Art. 2 
 
Disponibilita' giuridica dei suoli interessati alla realizzazione  di
  impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR) 
 
  1. Al fine della realizzazione  di  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili  di   energia   (IAFR),   il   proponente   dimostra   la
disponibilita'  giuridica  dei  suoli   interessati   alla   relativa
installazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 
  2. All'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, comma
3, del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387  e  successive
modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare  gli
impianti di  cui  al  comma  1,  il  proponente  allega  la  seguente
documentazione: 
    a)  titolo  di  proprieta'  ovvero  di  altro  diritto  reale  di
godimento desumibile dai registri immobiliari; 
    b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad  efficacia  reale
od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di  esercizio
dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla  registrazione  e
debitamente trascritti; 
    c)  provvedimenti  di  concessione  o  assegnazione   del   suolo
rilasciati dall'autorita' competente. 
  3. Per le opere legate alla realizzazione degli impianti di cui  al
comma 1, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione
di  pubblica  utilita'  e  di  apposizione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio, l'istanza e' altresi' corredata  della  documentazione
riportante l'estensione, i confini e  i  dati  catastali  delle  aree
interessate, il piano  particellare,  l'elenco  delle  ditte  nonche'
copia delle comunicazioni  ai  soggetti  interessati  dell'avvio  del
procedimento ai sensi dell'art. 111 del  regio  decreto  11  dicembre
1933, n. 1775  e  relativo  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana. 
  4. Dall'applicazione del presente articolo  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.