Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  La  presente  legge  si  applica  agli  impianti  presenti  sul
territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 8. 
  2. La presente legge non si applica: 
    a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente  le  seguenti
discipline: 
      1) bocce, escluse quelle in volo; 
      2) biliardo; 
      3) sport di tiro; 
      4) golf; 
      5) giochi da tavolo e sport assimilabili come  specificati  nel
regolamento di attuazione di cui all'art. 8. 
    b)  agli  spazi,  comunque  denominati,  dove  si  praticano   le
attivita' sportive della pesca sportiva di superficie e della  caccia
sportiva; 
    c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato; 
    d) agli impianti di proprieta' statale.