Art. 3 Ambito di applicazione 1. La presente legge si applica agli impianti presenti sul territorio regionale e rispondenti alla classificazione stabilita dal regolamento di attuazione di cui all'art. 8. 2. La presente legge non si applica: a) agli impianti in cui si praticano esclusivamente le seguenti discipline: 1) bocce, escluse quelle in volo; 2) biliardo; 3) sport di tiro; 4) golf; 5) giochi da tavolo e sport assimilabili come specificati nel regolamento di attuazione di cui all'art. 8. b) agli spazi, comunque denominati, dove si praticano le attivita' sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva; c) agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato; d) agli impianti di proprieta' statale.