Art. 4 Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari 1. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori. 2. In caso di impianti gestiti da una pluralita' di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione puo' essere assolto congiuntamente da questi ultimi. 3. La dotazione di defibrillatori e' requisito per l'apertura degli impianti. 4. L'uso dei defibrillatori e' affidato esclusivamente ad esecutori BLS-D espressamente incaricati. 5. I gestori degli impianti hanno l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attivita' sportiva e motoria. 6. Se i gestori assegnano spazi, all'interno degli impianti a societa', enti e associazioni sportive, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS-D e' a carico di questi soggetti. 7. I gestori trasmettono alla centrale operativa 118 territorialmente competente le informazioni relative al possesso, al modello e all'ubicazione del defibrillatore, nonche' l'elenco degli esecutori BLS-D incaricati all'interno dell'impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6.