Art. 5 
 
                             Formazione 
 
  1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di
permettere  l'uso,  in  tutta  sicurezza,  del   defibrillatore   per
assicurare  l'intervento  sulle  persone  vittime   di   un   arresto
cardiocircolatorio. 
  2. La formazione e' erogata dalle aziende unita'  sanitarie  locali
(USL),  nell'ambito  del  sistema  sanitario  di  emergenza   urgenza
territoriale 118,  nonche'  dai  soggetti  formatori  accreditati  in
conformita' alla deliberazione della  Giunta  regionale  22  dicembre
2014,  n.  1256  (Indirizzi  regionali   per   l'accreditamento   dei
soggetti/Enti  abilitati  all'erogazione  di  corsi   di   formazione
finalizzati   al   rilascio   dell'autorizzazione   all'impiego   del
defibrillatore semiautomatico esterno a personale  non  sanitario  ai
sensi del DM 18 marzo 2011). 
  3. L'attestato del superamento della verifica finale del  corso  di
formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.