Art. 8 Regolamento di attuazione 1. Il regolamento di attuazione, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina in particolare: a) la classificazione degli impianti di cui all'art. 3, comma 1, secondo la natura dei gestori e le modalita' di accesso agli stessi; b) gli sport assimilabili di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), numero 5); c) i criteri per la presenza degli esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attivita' sportiva e motoria; d) le modalita' di attuazione degli obblighi di cui all'art. 4, con particolare riferimento al numero e all'ubicazione dei defibrillatori; e) i contenuti delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 7; f) i criteri per la definizione dei rapporti fra i gestori e i soggetti assegnatari di cui all'art. 4, comma 6; g) i criteri per il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport in movimento.