Art. 8 
 
                      Regolamento di attuazione 
 
  1. Il regolamento  di  attuazione,  da  emanarsi  entro  centoventi
giorni dall'entrata in vigore della  presente  legge,  disciplina  in
particolare: 
    a) la classificazione degli impianti di cui all'art. 3, comma  1,
secondo la natura dei gestori e le modalita' di accesso agli stessi; 
    b) gli sport assimilabili di cui all'art. 3, comma 2, lettera a),
numero 5); 
    c) i criteri per la presenza degli  esecutori  BLS-D  durante  lo
svolgimento dell'attivita' sportiva e motoria; 
    d) le modalita' di attuazione degli obblighi di cui  all'art.  4,
con  particolare  riferimento  al   numero   e   all'ubicazione   dei
defibrillatori; 
    e) i contenuti delle comunicazioni di cui all'art. 4, comma 7; 
    f) i criteri per la definizione dei rapporti fra i  gestori  e  i
soggetti assegnatari di cui all'art. 4, comma 6; 
    g) i criteri per  il  corretto  svolgimento  della  catena  della
sopravvivenza negli sport in movimento.