Art. 11 
 
             Fondo regionale per la non autosufficienza 
 
  1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo  51  della  legge
regionale 23  dicembre  2004,  n.  27  (Legge  finanziaria  regionale
adottata a norma dell'articolo 40 delle legge regionale  15  novembre
2001, n.  40  in  coincidenza  con  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna per  l'esercizio  finanziario
2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che  istituisce  il  Fondo
regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare
l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie  ad
elevata integrazione sanitaria ivi  previste,  e'  disposta,  per  il
bilancio  2016-2018,  l'autorizzazione  di   spesa   pari   ad   Euro
120.000.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della  salute  -
Programma 2 Servizio sanitario regionale -  Finanziamento  aggiuntivo
corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA. 
  2. La Giunta regionale, previo parere della competente  Commissione
assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla  base  dei
criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.