Art. 3 
 
Sostegno    all'assistenza    legale    per    gli    obbligazionisti
  emiliano-romagnoli danneggiati dalle recenti crisi bancarie 
 
  1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati  dalle  recenti
crisi bancarie, la Regione concede contributi per l'assistenza legale
alle  persone  fisiche  residenti  in  Emilia-Romagna   che   abbiano
contratto obbligazioni subordinate e siano  state  danneggiate  dalle
situazioni  di  crisi  in  cui  sono  incorsi  gli  istituti  bancari
interessati dal riordino operato con decreto legge 22 novembre  2015,
n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio). 
  2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le  condizioni
di accesso al contributo, che dovranno tener conto  delle  condizioni
economiche  dei  richiedenti  e  le  modalita'  di   erogazione   del
contributo di cui al comma 1. 
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dal  comma  1,  e'  disposta
un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00  per  l'anno  2016,
nell'ambito  delle  risorse  afferenti  alla  Missione  14   Sviluppo
economico e competitivita', Programma 4  Reti  ed  altri  servizi  di
pubblica utilita'.