Art. 6 
 
        Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito 
 
  1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte  dei  liberi
professionisti, degli artigiani e delle  imprese  artigiane  e  delle
micro imprese del territorio regionale, la Regione e'  autorizzata  a
costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti  all'elenco
degli intermediari finanziari vigilati, gia' istituito ai  sensi  del
previgente articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle
more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo
106 del decreto  legislativo  n.  385  del  1993  ,  come  modificato
dall'articolo 7 del  decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141
(Attuazione della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche  al  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993 ) in merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi).  Tali
risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per  l'avvio
e  la  crescita  delle   attivita'   di   impresa   e   professionali
nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di  Stato
alle imprese. 
  2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo  i
criteri e le modalita' definite dalla Giunta,  assicurando  modalita'
di accesso semplificate e forte  presenza  dell'attivita'  effettuata
con il fondo nei territori. 
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di  cui  al
comma 1 e' disposta per l'esercizio 2016 una autorizzazione di  spesa
pari a euro 2.000.000,00,  nell'ambito  della  Missione  14  Sviluppo
economico  e  competitivita'  -  Programma   1   Industria,   PMI   e
Artigianato.