(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
         Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 2 dicembre 2016) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  1508  del  22
dicembre 2015 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. -. 
  2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del capo II  del  decreto
del Presidente della Provincia  21  gennaio  2008,  n.  6,  e'  cosi'
sostituita: 
    «a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi  mediamente
presenti  nell'azienda  nel  corso  di  un  anno,  calcolati  secondo
l'Unita' Bovina Adulta, di seguito denominata UBA,  determinata  come
segue: 
  1) bovini, jak e zebu' oltre i 2 anni = 1 UBA; 
  2) bovini, jak e zebu' da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; 
  3) bovini, jak e zebu' da 4 settimane a 6 mesi = 0,4 UBA; 
  4) equini oltre i 6 mesi = 1 UBA; 
      5) asini, muli e zebu' nani oltre i 6 mesi = 0,5 UBA; 
  6) pony (compresi gli "Haflinger") oltre i 6 mesi = 0,5 UBA; 
  7) ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno = 0,15 UBA; 
  8) suini riproduttori = 0,3 UBA; 
  9) suini da ingrasso = 0,15 UBA; 
  10) galline ovaiole = 0,004 UBA; 
  11) tacchini = 0,03 UBA; 
  12) struzzi oltre 1 anno = 0,15 UBA; 
  13) selvaggina da allevamento oltre 1 anno (cervi, caprioli,  ecc.)
= 0,15 UBA.» 
  2. Dopo la lettera g) del comma 1  dell'art.  14  del  decreto  del
Presidente della Provincia 21 gennaio 2008,  n.  6,  e'  aggiunta  la
seguente lettera h): 
    «h)  "superficie  foraggera":  termine  collettivo   per   prati,
foraggere avvicendate e pascoli nei pressi del maso, nel rispetto dei
seguenti coefficienti di correzione: 
  1) prato / prato speciale: 1,00; 
  2) prato - falciatura biennale: 0,50; 
  3) prato - falciatura biennale - con tara 20%: 0,40; 
  4) prato/prato speciale - con tara 20%: 0,80; 
  5) prato speciale - con tara 50%: 0,50; 
  6) pascolo: 0,40; 
  7) pascolo - con tara 20%: 0,32; 
  8) pascolo - con tara 50%: 0,20; 
  9) foraggere avvicendate: 1,20.»