(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 5/I-II del 2 dicembre 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1508 del 22 dicembre 2015 Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. -. 2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 14 del capo II del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituita: «a) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'azienda nel corso di un anno, calcolati secondo l'Unita' Bovina Adulta, di seguito denominata UBA, determinata come segue: 1) bovini, jak e zebu' oltre i 2 anni = 1 UBA; 2) bovini, jak e zebu' da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; 3) bovini, jak e zebu' da 4 settimane a 6 mesi = 0,4 UBA; 4) equini oltre i 6 mesi = 1 UBA; 5) asini, muli e zebu' nani oltre i 6 mesi = 0,5 UBA; 6) pony (compresi gli "Haflinger") oltre i 6 mesi = 0,5 UBA; 7) ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno = 0,15 UBA; 8) suini riproduttori = 0,3 UBA; 9) suini da ingrasso = 0,15 UBA; 10) galline ovaiole = 0,004 UBA; 11) tacchini = 0,03 UBA; 12) struzzi oltre 1 anno = 0,15 UBA; 13) selvaggina da allevamento oltre 1 anno (cervi, caprioli, ecc.) = 0,15 UBA.» 2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' aggiunta la seguente lettera h): «h) "superficie foraggera": termine collettivo per prati, foraggere avvicendate e pascoli nei pressi del maso, nel rispetto dei seguenti coefficienti di correzione: 1) prato / prato speciale: 1,00; 2) prato - falciatura biennale: 0,50; 3) prato - falciatura biennale - con tara 20%: 0,40; 4) prato/prato speciale - con tara 20%: 0,80; 5) prato speciale - con tara 50%: 0,50; 6) pascolo: 0,40; 7) pascolo - con tara 20%: 0,32; 8) pascolo - con tara 50%: 0,20; 9) foraggere avvicendate: 1,20.»