Art. 2 
 
  1. L'art. 16 del capo II del decreto del Presidente della Provincia
21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 16. (Dosi di applicazione) - 1.  La  quantita'  annuale  di
fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su
terreni agricoli, ad eccezione  di  giardinerie  e  vivai,  non  puo'
superare le seguenti quantita' di azoto: 
  a) 213 kg N/ha (2,5 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a  una
quota fino a 1.250 m s.l.m.; 
  b) 187 kg N/ha (2,2 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a  una
quota superiore a 1.250 m s.l.m. e fino a 1.500 m s.l.m.; 
  c) 170 kg N/ha (2,0 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a  una
quota superiore a 1.500 m s.l.m. e fino a 1.800 m s.l.m.; 
  d) 153 kg N/ha (1,8 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a  una
quota superiore a 1.800 m s.l.m. 
  2. Per lo  spargimento  di  effluenti  di  allevamento  su  terreni
agricoli che non sono superfici foraggere, le quantita' di  azoto  di
cui al comma 1 vengono moltiplicate per i  seguenti  coefficienti  di
correzione: 
  a) frutticoltura: 0,40; 
  b) viticoltura: 0,40; 
  c) arativo / orticoltura / giardinaggio: 1,00. 
  3. Per il calcolo delle quantita' di azoto ai sensi dei commi 1 e 2
non si tiene conto: 
  a) delle prime 250 galline ovaiole; 
  b) dei primi 4 suini da ingrasso. 
  4. In caso di superamento della soglia di cui al comma 3  si  tiene
conto di tutte le galline ovaiole e di tutti i suini da ingrasso. 
  5. Per il calcolo del quantitativo di azoto sparso  annualmente  ai
sensi dei commi 1 e 2 vanno dedotti i giorni di alpeggio. 
  6. Per il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2 si applica un limite di tolleranza di 0,1 UBA/ha di  superficie
foraggera o almeno 1 UBA per azienda.»