Art. 2 1. L'art. 16 del capo II del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e' cosi' sostituito: «Art. 16. (Dosi di applicazione) - 1. La quantita' annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione di giardinerie e vivai, non puo' superare le seguenti quantita' di azoto: a) 213 kg N/ha (2,5 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota fino a 1.250 m s.l.m.; b) 187 kg N/ha (2,2 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.250 m s.l.m. e fino a 1.500 m s.l.m.; c) 170 kg N/ha (2,0 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.500 m s.l.m. e fino a 1.800 m s.l.m.; d) 153 kg N/ha (1,8 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.800 m s.l.m. 2. Per lo spargimento di effluenti di allevamento su terreni agricoli che non sono superfici foraggere, le quantita' di azoto di cui al comma 1 vengono moltiplicate per i seguenti coefficienti di correzione: a) frutticoltura: 0,40; b) viticoltura: 0,40; c) arativo / orticoltura / giardinaggio: 1,00. 3. Per il calcolo delle quantita' di azoto ai sensi dei commi 1 e 2 non si tiene conto: a) delle prime 250 galline ovaiole; b) dei primi 4 suini da ingrasso. 4. In caso di superamento della soglia di cui al comma 3 si tiene conto di tutte le galline ovaiole e di tutti i suini da ingrasso. 5. Per il calcolo del quantitativo di azoto sparso annualmente ai sensi dei commi 1 e 2 vanno dedotti i giorni di alpeggio. 6. Per il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica un limite di tolleranza di 0,1 UBA/ha di superficie foraggera o almeno 1 UBA per azienda.»