Art. 3 1. I commi 4 e 5 dell'art. 18 del capo II del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, sono cosi' sostituiti: «4. Gli allevamenti con piu' di 3 UBA sono dotati dei depositi di stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacita' minime: a) bovini e suini: 1) letame: 1.1) nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4,5 m³/UBA; 1.2) platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 3 m²/UBA o un volume pari a 4,5 m³/UBA; 2) liquame: 2.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 3 m³/UBA; 3) liquiletame: 3.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 9 m³/UBA; b) ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebu' e avicoli: 1) letame: 1.1) per l'allevamento su lettiera permanente non e' richiesto alcun deposito di stoccaggio; 1.2) per altri tipi di allevamento: una platea di stoccaggio per il letame con una superficie pari a 1 m²/UBA o un volume pari a 1,5 m³/UBA; 2) liquame: 2.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m³/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame e' coperta; c) cavalli, asini, muli e pony: 1) letame: 1.1) nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m³/UBA; 1.2) platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 2 m²/UBA o un volume pari a 3 m³/UBA; 2) liquame: 2.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 0,5 m³/UBA; tali vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per il letame e' coperta; d) in caso di bestiame allevato in modo estensivo e tenuto tutto l'anno all'aperto, non sono necessari depositi per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento. 5. Gli allevamenti con un numero di UBA pari o inferiore a 3 adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di liquame/liquiletame o liquidi di sgrondo verso acque superficiali o in rete fognaria.»