Art. 3 
 
  1. I commi 4  e  5  dell'art.  18  del  capo  II  del  decreto  del
Presidente  della  Provincia  21  gennaio  2008,  n.  6,  sono  cosi'
sostituiti: 
    «4. Gli allevamenti con piu' di 3 UBA sono dotati dei depositi di
stoccaggio di cui al comma 2, che hanno le seguenti capacita' minime: 
      a) bovini e suini: 
        1) letame: 
  1.1) nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4,5 m³/UBA; 
  1.2) platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 3 m²/UBA
o un volume pari a 4,5 m³/UBA; 
  2) liquame: 
    2.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 3 m³/UBA; 
  3) liquiletame: 
    3.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 9 m³/UBA; 
      b) ovini, caprini, lama, alpaca, jak, zebu' e avicoli: 
        1) letame: 
          1.1)  per  l'allevamento  su  lettiera  permanente  non  e'
richiesto alcun deposito di stoccaggio; 
          1.2)  per  altri  tipi  di  allevamento:  una   platea   di
stoccaggio per il letame con una superficie pari  a  1  m²/UBA  o  un
volume pari a 1,5 m³/UBA; 
        2) liquame: 
          2.1) vasche di stoccaggio: un volume pari a 1 m³/UBA;  tali
vasche non sono necessarie se la platea di stoccaggio per  il  letame
e' coperta; 
      c) cavalli, asini, muli e pony: 
        1) letame: 
  1.1) nuove platee di stoccaggio: un volume pari a 4 m³/UBA; 
  1.2) platee di stoccaggio esistenti: una superficie pari a 2 m²/UBA
o un volume pari a 3 m³/UBA; 
        2) liquame: 
          2.1) vasche di stoccaggio: un volume  pari  a  0,5  m³/UBA;
tali vasche non sono necessarie se la platea  di  stoccaggio  per  il
letame e' coperta; 
      d) in caso di bestiame allevato  in  modo  estensivo  e  tenuto
tutto  l'anno  all'aperto,  non  sono  necessari  depositi   per   lo
stoccaggio degli effluenti di allevamento. 
  5. Gli allevamenti con un numero  di  UBA  pari  o  inferiore  a  3
adottano  misure  idonee  ad   evitare   il   deflusso   diretto   di
liquame/liquiletame o liquidi di sgrondo verso acque  superficiali  o
in rete fognaria.»