Art. 2 
 
          Disposizioni in materia di variazioni di bilancio 
 
  1. In applicazione di quanto  previsto  dall'art.  79  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e  successive  modifiche  ed
integrazioni e fino all'emanazione delle norme  di  attuazione  dello
Statuto regionale richiamate  dall'art.  11,  comma  1,  della  legge
regionale  13  gennaio  2015,  n.   3,   continuano   ad   applicarsi
all'Amministrazione regionale le disposizioni  di  cui  all'art.  11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015.