Art. 5 
 
        Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2015 
 
  1. In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con
decorrenza dal 1° gennaio 2016, gli enti  utilizzatori  dei  soggetti
titolari dei contratti di lavoro  subordinato  di  cui  all'art.  30,
comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014,  n.  5  e  successive
modifiche ed integrazioni, in scadenza  al  31  dicembre  2015  o  in
scadenza nel corso dell'anno 2016, sono autorizzati a prorogarli fino
al 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni e deroghe previste  dal
comma 9 bis dell'art. 4 del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
ipotesi di cui all'art. 259, comma  6,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.