(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2015) La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 1. Il comma 13, dell'articolo 13, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali), e' sostituito dal seguente: "13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennita' annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresi', il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore al 10 per cento dell'indennita' annuale lorda. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento per disciplinare le modalita' di computo del rimborso".