Art. 2 Norme finali 1. Il regolamento di cui al comma 13, dell'articolo 13, della l.r. 10/1995, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e' approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 2. Le modalita' di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute dai membri del Collegio sindacale individuate dall'articolo 13, comma 13, della l.r. 10/1995, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai membri in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.