Allegato 
 
Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione  degli
  incentivi per il sostegno  dello  sviluppo  di  adeguate  capacita'
  manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese  del
  Friuli-Venezia  Giulia  in  attuazione  dell'art.  17  della  legge
  regionale 20 febbraio 2015, n. 3. 
(Omissis). 
 
                               Capo I 
 
 
                  FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, e  in
attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge regionale  20  febbraio
2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche  industriali),
disciplina criteri e modalita' per la concessione di incentivi per il
sostegno dello  sviluppo  di  adeguate  capacita'  manageriali  delle
piccole e medie imprese in Friuli-Venezia Giulia. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, in conformita'  all'art.  2,
comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al  decreto  del
Presidente della Regione 24 giugno 2015, n.  123,  per  microimprese,
piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che  soddisfano
i requisiti di cui all'allegato I al  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
    2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  servizi  di  temporary  management:  servizi  di   consulenza
finalizzati  alla  definizione  degli  obiettivi  e  delle  strategie
aziendali, delle azioni  gestionali,  di  supporto  dell'impresa  nel
superamento delle  situazioni  di  cambiamento  connesse  a  fasi  di
sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione  nella
gestione   dell'impresa,    ed    a    fasi    di    riorganizzazione
economico-finanziaria; 
    b) personale  manageriale  altamente  qualificato:  personale  di
dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche  a  livello  di
direzione  generale,  assumendo  la  responsabilita'  dei   risultati
contrattualmente definiti, svolgendo azioni  volte  al  rafforzamento
dell'impresa, anche attraverso  l'affiancamento  e  l'accompagnamento
dell'impresa,  il  trasferimento  di  buone   pratiche   e   tecniche
amministrative  e  gestionali,  la  riorganizzazione  aziendale,   il
controllo di gestione; affianca l'azienda nel  processo  di  crescita
attraverso un'analisi diversificata delle varie aree  di  business  e
tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo,
la  differenziazione,  la  valorizzazione  dei  punti  di  forza,  il
reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove  politiche
di gestione delle risorse  umane,  di  marketing  e  finanziarie  con
l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare  la  revisione
della business idea, la diversificazione delle  attivita'  aziendali,
le   alleanze   strategiche   e   le   partnership   di   scopo,   la
ristrutturazione   organizzativa    e    gestionale,    la    ricerca
dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; 
    c) soggetto gestore: Unioncamere FVG,  ovvero  il  soggetto  o  i
soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti  la
concessione degli incentivi di cui al presente regolamento  ai  sensi
dell'art. 97, comma 3, della legge regionale 3/2015; 
    d) «PMI supportate da Friulia»: le PMI partecipate da Finanziaria
regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA nell'ambito di progetti
di coaching promossi  dalla  stessa,  nel  cui  capitale  sociale  ha
assunto partecipazioni la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia
-   Friulia   SpA   finalizzate   ad   interventi   che   contemplano
l'acquisizione di servizi di temporary management o  l'assunzione  di
personale  manageriale;  la  partecipazione  di  Friulia   SpA   deve
sussistere al momento della presentazione della domanda  e  permanere
almeno fino alla concessione dell'incentivo. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                        Sicurezza sul lavoro 
 
    1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  73  della  legge
regionale 5 dicembre 2003, n.  18  (Interventi  urgenti  nei  settori
dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e
del turismo, in materia di  sicurezza  sul  lavoro,  asili  nido  nei
luoghi di lavoro, nonche'  a  favore  delle  imprese  danneggiate  da
eventi calamitosi),  come  interpretato  in  via  di  interpretazione
autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo  2005,
n. 4 (Interventi per il sostegno  e  lo  sviluppo  competitivo  delle
piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.  Adeguamento  alla
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15  gennaio
2002, causa C-439/99, e al parere motivato  della  Commissione  delle
Comunita' europee del 7 luglio 2004), la concessione degli  incentivi
alle imprese e' subordinata alla presentazione di  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente  a
sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda,  allegata
all'istanza   di   incentivazione   e   sottoscritta    dal    legale
rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema
di sicurezza sul lavoro. 
    2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla
legge in caso di accertata falsita', la non  corrispondenza  al  vero
della dichiarazione sostitutiva  di  cui  al  comma  1  e'  causa  di
decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato gia'
erogato,   il   beneficiario   dell'incentivo   e   l'autore    della
dichiarazione sostitutiva  sono  tenuti  solidalmente  a  restituirne
l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali. 
 
                               Capo II 
 
 
                  SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE 
                         E SPESE AMMISSIBILI 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                  Soggetti beneficiari e requisiti 
 
    1.  Possono  beneficiare  degli  incentivi  di  cui  al  presente
regolamento le PMI  che  realizzano  le  iniziative  di  sviluppo  di
adeguate capacita' manageriali di cui all'art. 5. 
    2.  Le  PMI  beneficiarie  di  cui  al  comma  1,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  nel   prosieguo
«CCIAA», competente per territorio; 
    b) essere attive; 
    c) avere sede legale o unita' operativa/e, cui si riferiscono  le
iniziative, nel territorio regionale; 
    d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione  volontaria
e non essere sottoposte a procedure  concorsuali,  quali  fallimento,
liquidazione   coatta    amministrativa,    concordato    preventivo,
amministrazione controllata o straordinaria. 
    3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di: 
    a) un ordine di recupero pendente per effetto di  una  precedente
decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed
incompatibile con il mercato comune, salvo il  caso  di  applicazione
del regime di aiuto de minimis; 
    b) sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2,  del
decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231   (Disciplina   della
responsabilita'  amministrativa  delle  persone   giuridiche,   delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita'  giuridica,
a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). 
 
                               Art. 5. 
 
 
                       Iniziative finanziabili 
 
    1. Ai sensi dell'art.  17  della  legge  regionale  3/2015,  sono
ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative: 
    a) l'acquisizione di servizi di temporary management; 
    b) l'assunzione per il primo periodo  di  attivita',  nel  limite
massimo di ventiquattro  mesi,  di  personale  manageriale  altamente
qualificato. 
    2. I servizi di cui al comma 1, lettera a), riguardano  attivita'
svolte o da svolgere presso la sede legale o  unita'  operative  site
sul territorio regionale. 
    3. Le iniziative  che  consistono  nell'assunzione  di  personale
manageriale altamente qualificato  sono  realizzate  presso  la  sede
legale o unita' operative site sul territorio regionale. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
    1.  Sono  ammissibili  le  seguenti  spese,  al  netto  dell'IVA,
sostenute a partire dal giorno successivo a quello  di  presentazione
della domanda: 
    a) ai  fini  della  realizzazione  delle  iniziative  concernenti
l'acquisizione di servizi di temporary management di cui all'art.  5,
comma 1, lettera a),  le  spese  per  l'acquisizione  di  servizi  di
consulenza manageriale forniti da imprese iscritte al Registro  delle
imprese e/o da consulenti che svolgono un'attivita' professionale, la
cui attivita', cosi' come classificata in base ai codici ISTAT  ATECO
risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, e'
coerente con la natura della consulenza  fornita,  e  che  possiedono
comprovata esperienza nello specifico campo di intervento; 
    b) ai  fini  della  realizzazione  delle  iniziative  concernenti
l'assunzione per il primo periodo di attivita', nel limite massimo di
ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera b), le spese a  carico  dell'impresa
relative al compenso lordo spettante al personale manageriale per  le
prestazioni rese. 
    2. Sono altresi' ammissibili le spese connesse  all'attivita'  di
certificazione di cui all'art. 41-bis della legge  regionale  7/2000,
nell'importo massimo di 1.000,00 euro. 
    3. I servizi di cui al comma 1,  lettera  a),  non  devono  avere
natura continuativa o periodica, ne' consistere in ordinari costi  di
gestione  dell'impresa  connessi  ad  attivita'  regolari  quali   la
consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicita'. 
    4. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera  b),  sono  rese  in
forza  di  un  contratto  di  lavoro  subordinato  con  qualifica  di
dirigente o di quadro intermedio. Le figure chiamate a svolgere  tali
prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'art.  2,
comma 2, lettera b). La qualificazione  e  l'esperienza  maturata  da
siffatta figura deve essere documentata  e  coerente  con  la  natura
della prestazione da rendere. Il relativo  contratto,  che  definisce
contenuti,  termini,  modalita'  e  corrispettivo  pattuito  per   la
prestazione del personale manageriale, deve essere stipulato dopo  la
presentazione della domanda. 
    5. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono rese  anche
nell'ambito dell'applicazione di uno specifico contratto di fornitura
di servizi stipulato con un centro di assistenza tecnica alle imprese
commerciali di cui all'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005,
n. 29, (Normativa organica in materia di attivita' commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del  turismo»)  o  con  il
Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di  cui  all'art.
72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12  (Disciplina  organica
dell'artigianato). 
 
                               Art. 7. 
 
 
                           Regimi di aiuto 
 
    1. Gli incentivi  per  l'acquisizione  di  servizi  di  temporary
management previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a),  sono  concessi
in  osservanza  del  regolamento  (UE)  651/2014,   con   particolare
riferimento all'art. 18 di detto regolamento, fatta salva l'eventuale
espressa domanda della PMI richiedente affinche' i medesimi incentivi
siano concessi in osservanza del  regolamento  (UE)  1407/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  de  minimis,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 
    2.  Gli  incentivi  per  l'assunzione  di  personale  manageriale
altamente qualificato previsti dall'art.  5,  comma  1,  lettera  b),
nonche' gli aiuti sulle spese  di  cui  all'art.  6,  comma  2,  sono
concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013. 
    3. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE)  651/2014,
i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1
di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A. 
    4. Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  paragrafo  2,  del
regolamento  (UE)  1407/2013,  sono  esclusi  dall'applicazione   del
regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attivita' e le  tipologie  di
aiuto individuati  all'art.  1,  paragrafo  1,  di  tale  regolamento
comunitario, richiamati nell'allegato B. 
    5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013: 
    a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi  ad  una
medesima impresa o, se ricorre la  fattispecie  di  cui  all'art.  2,
paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima
«impresa unica», non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco  di  tre
esercizi finanziari; 
    b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art.  3  del
regolamento (UE) 1407/2013,  l'importo  complessivo  degli  aiuti  de
minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie
di cui  all'art.  2,  paragrafo  2,  del  predetto  regolamento  (UE)
1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del
trasporto di merci su  strada  per  conto  terzi  non  puo'  superare
100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; 
    c) la concessione dell'incentivo e' subordinata  al  rilascio  di
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  attestante  gli
aiuti ricevuti dall'impresa o,  se  ricorre  la  fattispecie  di  cui
all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa
unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri  regolamenti
de  minimis  durante  i  due   esercizi   finanziari   precedenti   e
nell'esercizio finanziario in corso. 
 
                              Capo III 
 
 
                      PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO 
 
 
                               Art. 8. 
 
 
                Intensita' di aiuto e limiti di spesa 
 
    1. L'intensita' dell'incentivo concedibile  e'  pari  al  50  per
cento della spesa ammissibile, salvo che  l'impresa  abbia  richiesto
un'intensita' minore. 
    2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda  e'
pari a 5.000,00 euro. 
    3. La spesa di cui all'art. 6, comma 2, non e' computata ai  fini
del raggiungimento del limite di cui al comma 2. 
    4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano
ammissibili spese  inferiori  al  limite  di  cui  al  comma  2  sono
archiviate  e   dell'archiviazione   e'   data   tempestiva   notizia
all'impresa. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                  Ammontare massimo dell'incentivo 
 
    1. Il limite  massimo  dell'incentivo  concedibile  per  ciascuna
iniziativa e' pari a: 
    a) 50.000,00 euro per le spese per l'acquisizione di  servizi  di
temporary management di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); 
    b) 70.000,00 euro per le spese  per  l'assunzione  per  il  primo
periodo di attivita', nel limite massimo  di  ventiquattro  mesi,  di
personale manageriale altamente qualificato di cui all'art. 5,  comma
1, lettera b). 
 
                              Art. 10. 
 
 
              Presentazione della domanda di incentivo 
 
    1. La domanda di incentivo e' presentata dall'impresa richiedente
al soggetto gestore ai fini dell'ammissione  all'articolazione  dello
sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia  nella  quale  e'
stabilita la sede legale o le unita' operative  dove  e'  fissato  il
luogo  della  prestazione   del   personale   manageriale   altamente
qualificato ed alle cui attivita' sono rivolti i servizi di temporary
management. Nel caso in cui il luogo della prestazione del  personale
manageriale altamente qualificato ovvero la destinazione dei  servizi
di temporary management oggetto della  domanda,  riguardino  la  sede
legale  e/o  unita'  operative  stabilite  in  differenti   territori
provinciali della Regione,  la  domanda  e'  presentata  al  soggetto
gestore ai fini  dell'ammissione  all'articolazione  dello  sportello
relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali  interessati
scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento. 
    2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del
giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande
da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato  sul  sito
internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto
quale termine finale di  presentazione  delle  domande  dal  medesimo
avviso. 
    3. L'avviso di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito internet  di
Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del  termine  iniziale  di
presentazione delle domande. 
    4.  Le  domande  di  incentivo  sono  presentate   esclusivamente
mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo  di  PEC
indicato nell'avviso di cui al comma 2  e  sono  redatte  secondo  lo
schema pubblicato sul sito internet  di  Unioncamere  FVG  unitamente
all'avviso. La data e  l'ora  di  presentazione  della  domanda  sono
determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa  in
hh:mm:ss attestate dal  file  «daticert.xlm»  di  certificazione  del
messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e  contenente  le
informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio  di
PEC inviata dall'impresa. 
    5. La domanda di incentivo e' considerata valida solo se: 
    a)  e'  trasmessa  mediante  la  casella  di   PEC   dell'impresa
richiedente; 
    b) e' sottoscritta con firma digitale del  legale  rappresentante
dell'impresa richiedente. 
    6. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per
ciascun anno solare. 
    7. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono  presentate
domande  da  imprese  che  hanno  in  corso   la   realizzazione   di
un'iniziativa per la cui realizzazione nella medesima sede  legale  o
unita' operativa/e e' stato gia' concesso un incentivo ai  sensi  del
presente regolamento e per il quale non e' stata ancora presentata la
rendicontazione della spesa. 
    8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente: 
    a) l'ufficio competente in cui si  puo'  prendere  visione  degli
atti o trarne copia; 
    b) l'oggetto del procedimento; 
    c) il responsabile del  procedimento,  il  suo  sostituto  ed  il
responsabile dell'istruttoria; 
    d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; 
    e) il termine per  la  regolarizzazione  o  l'integrazione  della
domanda per accedere all'incentivo nonche' per  presentare  eventuali
memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma  1,  lettera
b), della legge regionale 7/2000; 
    f)  i  termini  per  la  concessione   dell'incentivo,   per   la
conclusione   dell'iniziativa,    per    la    presentazione    della
rendicontazione, nonche' per l'erogazione dell'incentivo; 
    g) gli obblighi del beneficiario; 
    h)  i  casi  di  annullamento  e  revoca  del  provvedimento   di
concessione previsti dall'art. 20. 
    9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma
8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti  gestori
delegati, puo' predisporre apposita nota informativa  pubblicata  sul
sito internet di Unioncamere FVG medesima. 
    10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo  di
comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della  legge  regionale
7/2000. 
    11. Sono  archiviate  e  dell'archiviazione  e'  data  tempestiva
notizia all'impresa richiedente: 
    a) le domande presentate al di fuori  dei  termini  indicati  dal
comma 2; 
    b) le domande presentate dalla medesima  impresa  successivamente
alla prima ritenuta istruibile; 
    c) le domande non firmate digitalmente dal legale  rappresentante
dell'impresa richiedente; 
    d) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste
dal comma 4; 
    e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella
dell'impresa richiedente; 
    f) le domande inviate ad  indirizzo  di  PEC  diverso  da  quello
comunicato nell'avviso di cui al comma 2; 
    g) le domande per le quali il termine  assegnato  per  provvedere
alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5. 
 
                              Art. 11. 
 
 
              Riparto delle risorse su base provinciale 
 
    1. Unioncamere  FVG  provvede  a  ripartire  le  risorse  annuali
complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto e' operato
in proporzione al numero delle imprese  iscritte  al  Registro  delle
imprese di  ciascuna  CCIAA  accertato  alla  data  del  31  dicembre
dell'anno precedente a quello del riparto. 
 
                              Art. 12. 
 
 
        Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda 
 
    1. Gli incentivi  sono  concessi  dal  soggetto  gestore  tramite
procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36,  comma  4,
della  legge  regionale  7/2000,  articolato  su  base   provinciale,
applicando i criteri valutativi di cui all'allegato C. 
    2. In  esito  all'applicazione  dei  criteri  valutativi  di  cui
all'allegato C sono ammissibili  le  domande  cui  e'  attribuito  un
punteggio  complessivo  almeno  pari  a  18.  Nel  caso  di   domande
presentate da parte di PMI supportate da Friulia sono ammissibili  le
domande cui e' attribuito un punteggio almeno pari a 15. 
    3.  Le  domande  presentate  sono   istruite   secondo   l'ordine
cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 10,  comma
4. Il soggetto  gestore  procede  all'istruttoria  delle  domande  di
incentivo fino ad esaurimento delle risorse  finanziarie  disponibili
all'interno  della   pertinente   articolazione   provinciale   dello
sportello. 
    4. Ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  regionale  7/2000,  il
responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento e dall'avviso
nonche' la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e
alle  condizioni  di  ammissibilita'  richiedendo,  ove   necessario,
documentazione integrativa. 
    5. Ove la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o  incompleta,  il
responsabile del procedimento ne  da'  comunicazione  all'interessato
assegnando un termine massimo di trenta giorni  per  provvedere  alla
regolarizzazione  o  all'integrazione.  La  domanda   e'   archiviata
d'ufficio  qualora  il  termine   assegnato   per   provvedere   alla
regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. 
    6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto
dall'art. 13, comma 1, e' sospeso. 
    7. Il soggetto gestore, ai sensi  dell'art.  16-bis  della  legge
regionale 7/2000, prima  della  formale  adozione  del  provvedimento
negativo comunica tempestivamente all'impresa  richiedente  i  motivi
che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un  termine  di
dieci giorni per la  presentazione  di  osservazioni.  Dell'eventuale
mancato accoglimento di  tali  osservazioni  e'  data  ragione  nella
motivazione del provvedimento finale. 
    8. E' facolta' di Unioncamere FVG  prevedere,  mediante  autonomo
atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e
senza ulteriori specifici oneri  a  carico  del  bilancio  regionale,
l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base
provinciale,  cui  spetta  l'emissione  di  parere  in  ordine   alla
valutazione delle domande presentate. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Concessione degli incentivi 
 
    1. A seguito  dell'istruttoria,  l'incentivo  e'  concesso  entro
novanta  giorni  dalla  presentazione  della   domanda,   stante   il
mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nei limiti
delle risorse disponibili a  valere  sulla  pertinente  articolazione
provinciale dello sportello. 
    2. Qualora le risorse  disponibili  a  valere  sull'articolazione
provinciale   dello   sportello   non   consentano   di    finanziare
integralmente  l'ultima  domanda   finanziabile,   e'   disposta   la
concessione parziale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  con
riserva  di  integrazione  con  le  eventuali  risorse  sopravvenute.
Ulteriori risorse che si  rendano  disponibili  nel  corso  dell'anno
possono essere utilizzate per le domande non finanziate  per  carenza
di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 
    3. Le domande per le quali non  sia  intervenuta  la  concessione
entro la chiusura dell'anno solare  di  presentazione  delle  domande
medesime, sono archiviate  d'ufficio  e  dell'archiviazione  e'  data
tempestiva comunicazione all'impresa. 
    4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale  di  cui
al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale  possono  essere
prorogati per un massimo di dodici mesi i termini di cui al comma  2,
secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che  si  rendano
disponibili,  e  di  cui  al  comma  3,  relativo   all'archiviazione
d'ufficio. 
    5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: 
    a)  il  termine   e   le   modalita'   di   presentazione   della
rendicontazione, in conformita' all'art. 17, comma 1; 
    b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva  di
atto di notorieta' prevista dall'art. 21, comma 2. 
    6.  Il  soggetto  gestore   comunica   all'impresa   beneficiaria
l'adozione del provvedimento di concessione  entro  i  trenta  giorni
successivi. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                    Erogazione in via anticipata 
 
    1. Gli incentivi possono essere erogati  in  via  anticipata,  ai
sensi dell'art. 39, comma 2,  della  legge  regionale  7/2000,  nella
misura massima del settanta  per  cento  dell'importo  dell'incentivo
concesso, previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di: 
    a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta  ai
sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000, resa dal  legale  rappresentante  dell'impresa,  attestante
l'avvenuto avvio dell'iniziativa; 
    b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma
da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39,  comma
2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo  il  modello  reso
disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato  sul  sito
internet del soggetto gestore. 
    2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il  termine
massimo di novanta giorni decorrenti dalla data  di  ricezione  della
documentazione di cui al comma 1. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                     Variazioni dell'iniziativa 
 
    1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione
possono essere proposte  presentando  al  soggetto  gestore  apposita
richiesta  sottoscritta  dal   legale   rappresentante   dell'impresa
beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una  sintetica
relazione che evidenzia e motiva gli  scostamenti  previsti  rispetto
alle caratteristiche originarie dell'iniziativa. 
    2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi  originari  o
l'impianto  complessivo  dell'iniziativa  ammessa  ad  incentivazione
ovvero costituire una modifica  sostanziale  nei  contenuti  o  nelle
modalita' di esecuzione della stessa. 
    3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione  del
soggetto che rende i servizi di temporary management o del  personale
manageriale  altamente  qualificato,  alla  richiesta  di  variazione
dell'iniziativa e' allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e
relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata dal sostituto,
con  particolare  riferimento  alla  natura  della   prestazione   da
svolgere,  nonche'  relazione  atta  ad  evidenziare   l'equipollenza
rispetto al sostituito. Non e' ammessa la  variazione  rispetto  alla
tipologia  di  contratto  in  base  al  quale  sono   effettuate   le
prestazioni del personale manageriale altamente  qualificato  qualora
il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano  rese  in
virtu' di  un  contratto  di  lavoro  subordinato  con  qualifica  di
dirigente o di quadro intermedio. 
    4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni
proposte comunicandone l'esito entro il termine  di  sessanta  giorni
decorrenti  dalla  ricezione  della  richiesta.  Le  variazioni   non
comportano   un   aumento   dell'incentivo    concesso    all'impresa
beneficiaria. 
 
                              Art. 16. 
 
 
               Variazioni soggettive del beneficiario 
 
    1. Ai sensi dell'art. 32-ter della  legge  regionale  7/2000,  in
caso di variazioni soggettive del beneficiario  anche  a  seguito  di
conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o
di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per
causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o  erogati  possono
essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante
a condizione che tale soggetto: 
    a) presenti specifica domanda di subentro; 
    b)  sia  in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  previsti   per
l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; 
    c)    prosegua    l'attivita'    dell'impresa     originariamente
beneficiaria; 
    d) mantenga, anche  parzialmente,  l'occupazione  dei  lavoratori
gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; 
    e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art.  21  per  il
periodo residuo nonche' gli  altri  obblighi  previsti  dal  presente
regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 
    2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni  che  garantiscono
il rispetto di quanto previsto  dall'art.  21  l'impresa  subentrante
presenta, secondo le indicazioni pubblicate  sul  sito  internet  del
soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG,  entro  tre
mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al
comma 1 domanda di subentro contenente: 
    a) copia dell'atto registrato relativo  alla  variazione  ed  una
relazione sulla variazione medesima; 
    b) richiesta della conferma di  validita'  del  provvedimento  di
concessione   dell'incentivo   in   relazione   ai    requisiti    di
ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del
beneficiario originario; 
    c)  dichiarazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti,   la
continuazione  dell'esercizio  dell'impresa  e   l'assunzione   degli
obblighi conseguenti alla conferma del contributo; 
    d) documentazione da cui si evinca il rispetto  della  condizione
di cui al comma 1, lettera d). 
    3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda
di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta  giorni  dalla
presentazione della domanda medesima. 
    4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di  cui  al  comma  1
abbiano  luogo  precedentemente  alla  concessione  del   contributo,
l'impresa  subentrante  presenta   la   domanda   di   subentro   nel
procedimento, nelle forme e nei termini di cui  al  comma  2,  ed  il
soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio. 
 
                               Capo IV 
 
 
             RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
 
 
                              Art. 17. 
 
 
                 Presentazione della rendicontazione 
 
    1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione  attestante
le spese sostenute entro il termine  indicato  nel  provvedimento  di
concessione ai sensi dell'art. 13, comma 7, lettera  a),  utilizzando
lo schema approvato da Unioncamere FVG,  mediante  autonomo  atto  da
adottarsi  in  base  alle  competenze  statutariamente  stabilite,  e
pubblicato  sul  sito  internet  del  soggetto  gestore.  Il  termine
indicato nel provvedimento di concessione non puo'  essere  superiore
al termine massimo di 26 mesi decorrenti dalla  data  di  ricevimento
della comunicazione della concessione dell'incentivo. 
    2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga
del termine di presentazione  della  rendicontazione,  se  presentata
prima della scadenza del termine stesso, accordabile per  un  periodo
massimo di sessanta giorni. 
    3. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di
PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente  al  provvedimento  di
concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini  del  rispetto  del
termine, fa fede la data e l'ora di  ricezione  della  PEC  attestate
secondo le modalita' di cui all'art. 10, comma 4. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                    Modalita' di rendicontazione 
 
    1. Per la rendicontazione, ai  sensi  dell'art.  41  della  legge
regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare: 
    a)  copia  dei  documenti  di  spesa,  annullati   in   originale
dall'impresa   beneficiaria   con    apposita    dicitura    relativa
all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in  caso  di
impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili  aventi
forza probatoria equivalente  ovvero,  nel  caso  di  prestazioni  di
lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga; 
    b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; 
    c) dichiarazione del beneficiario  attestante  la  corrispondenza
agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera
a); 
    d)  relazione  rilasciata  dal  personale  manageriale  altamente
qualificato  o  dal  soggetto  prestatore  di  servizi  di  temporary
management, descrittiva della prestazione  eseguita,  salvo  il  caso
delle prestazioni del  personale  manageriale  altamente  qualificato
rese in forza di un contratto di lavoro subordinato. 
    2.  La  rendicontazione  puo'  essere  presentata  anche  con  le
modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000. 
    3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua  straniera  va
allegata la traduzione in lingua italiana. 
    4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 
    5. Il soggetto gestore  ha  facolta'  di  chiedere  in  qualunque
momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al
comma 1, lettera a). 
    6. Il pagamento delle  spese  avviene  esclusivamente  tramite  i
seguenti strumenti, pena  l'inammissibilita'  della  relativa  spesa:
bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. 
    7. Il beneficiario  prova  l'avvenuto  sostenimento  della  spesa
attraverso la seguente documentazione di pagamento: 
    a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si  evinca
l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro
o servizi, per gli  importi  corrispondenti  a  quelli  indicati  nei
documenti di spesa rendicontati; 
    b) copia delle ricevute bancarie e  dei  bollettini  postali  dai
quali si evinca l'effettivo trasferimento  di  denaro  a  favore  dei
prestatori di lavoro o servizi,  per  gli  importi  corrispondenti  a
quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati. 
    8. A ogni documento di spesa  corrispondono  distinti  versamenti
bancari o postali  dalla  cui  documentazione  risulta  espressamente
l'avvenuta esecuzione e la riferibilita' allo specifico documento  di
spesa,  del  quale  tale  documentazione  di  pagamento  riporta  gli
estremi. In caso di pagamenti cumulativi di piu' documenti  di  spesa
di cui uno o piu' di  uno  non  riferibili  alle  spese  relative  al
progetto  che  beneficia  dell'incentivo,   l'impresa   presenta   la
documentazione di pagamento comprovante il pagamento  complessivo  ed
allega al rendiconto anche copia  dei  documenti  di  spesa,  cui  il
pagamento cumulativo si riferisce, che  non  riguardano  l'iniziativa
che beneficia dell'incentivo. 
    9. Il  soggetto  gestore  valuta  l'ammissibilita'  di  pagamenti
singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del
documento di spesa, a  condizione  che  l'impresa  produca  ulteriore
documentazione atta a  comprovare  in  modo  certo  e  inequivocabile
l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita'  dello  stesso
allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto. 
    10. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 
    11. Le eventuali note di accredito sono  debitamente  evidenziate
nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 
    12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare  o  incompleta
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone le cause ed  assegnando  un  termine  massimo  di  trenta
giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 
    13.  Il  soggetto  gestore  procede  alla  revoca  dell'incentivo
qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione  degli
obiettivi  originari  o  dell'impianto  complessivo   dell'iniziativa
ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei
contenuti  o  nelle  modalita'  di  esecuzione  tra  il  l'iniziativa
effettivamente realizzata  e  quella  oggetto  del  provvedimento  di
concessione,  come  da  eventuale  variazione  approvata   ai   sensi
dell'art. 15, comma 4. 
 
                              Art. 19. 
 
 
                    Liquidazione degli incentivi 
 
    1. Gli  incentivi  sono  liquidati  a  seguito  dell'esame  della
rendicontazione entro il termine di novanta giorni  decorrenti  dalla
data di ricevimento  della  rendicontazione  medesima  da  parte  del
soggetto gestore. 
    2. Il termine di  liquidazione  degli  incentivi  e'  sospeso  in
pendenza del termine di cui all'art. 18, comma 12. 
    3. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nei casi di  cui  agli
articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. 
 
                              Art. 20. 
 
 
       Annullamento e revoca del provvedimento di concessione 
                 e rideterminazione degli incentivi 
 
    1. Il provvedimento di concessione  dell'incentivo  e'  annullato
qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di  legittimita'
o di merito. 
    2.  Fermo  restando  quanto  previsto  in  materia  di  decadenza
dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il
provvedimento di concessione dell'incentivo  e'  revocato  a  seguito
della rinuncia del beneficiario, oppure: 
    a) se i documenti di spesa o il pagamento delle  spese  risultano
integralmente di data  anteriore  a  quella  di  presentazione  della
domanda; 
    b) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata o e'
stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della
stessa o, nel caso di proroga del  termine,  oltre  la  data  fissata
nella comunicazione di concessione della proroga; 
    c) nel caso in cui non e'  rispettato  il  termine  previsto  per
provvedere    alla    regolarizzazione    o    integrazione     della
rendicontazione, ai sensi dell'art. 18, comma 12; 
    d) nel caso di cui all'art. 18, comma 13; 
    3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato: 
    a)   se,   a    seguito    dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare   della   spesa   ammissibile   risulta
inferiore al limite minimo di cui all'art. 8, comma 2; 
    b)   se,   a    seguito    dell'attivita'    istruttoria    della
rendicontazione,  l'ammontare  dell'incentivo   liquidabile   risulta
inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso. 
    4.  Il  soggetto  gestore  comunica  tempestivamente  all'istante
l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. 
    5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle  somme
erogate, con le modalita' di cui all'art. 49  della  legge  regionale
7/2000. 
    6. L'incentivo e' rideterminato ai sensi dell'art. 32 bis,  comma
6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli  obblighi
ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 21. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. L'impresa beneficiaria e' tenuta al rispetto dei sottoelencati
obblighi  per  tre  anni  a  decorrere  dalla  data  di   conclusione
dell'iniziativa: 
    a) essere iscritta nel Registro delle imprese; 
    b) mantenere  la  sede  legale  o  unita'  operativa  attiva  nel
territorio regionale. 
    2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di  cui  al
comma 1, il beneficiario presenta, in conformita' all'art.  45  della
legge regionale 7/2000, una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta' in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28
febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali  obblighi  fino
alla scadenza degli stessi. 
    3.  In  caso  di  inosservanza  dell'obbligo   di   invio   della
dichiarazione sostitutiva di cui al  comma  2,  il  soggetto  gestore
procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45,  comma
3, della legge regionale 7/2000. 
    4. Prima di disporre l'ispezione o  il  controllo  ai  sensi  del
comma 3, il soggetto gestore ha facolta' di sollecitare l'invio della
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  comma   2   richiedendo   la
presentazione  della  dichiarazione   medesima   entro   un   termine
perentorio. 
 
                              Art. 22. 
 
 
                        Ispezioni e controlli 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  44  della  legge  regionale  7/2000,  il
soggetto gestore puo'  disporre  in  qualsiasi  momento  ispezioni  e
controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei  documenti
originali  in  relazione  agli  incentivi  concessi,  allo  scopo  di
verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli
obblighi previsti dal presente regolamento  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni  e  informazioni  prodotte  dal  beneficiario,  nonche'
l'attivita'  degli   eventuali   soggetti   esterni   coinvolti   nel
procedimento e la relativa regolarita'. 
 
                               Capo V 
 
 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
                              Art. 23. 
 
 
                               Rinvio 
 
    1. Per tutto quanto non  previsto  dal  presente  regolamento  si
rinvia alle norme di cui alla legge  regionale  7/2000  e  successive
modificazioni. 
 
                              Art. 24. 
 
 
                           Rinvio dinamico 
 
    1. Ai sensi dell'art. 38-bis della  legge  regionale  7/2000,  il
rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato  dal  presente
regolamento si intende effettuato  al  testo  vigente  dei  medesimi,
comprensivo   delle    modifiche    ed    integrazioni    intervenute
successivamente alla loro emanazione. 
 
                              Art. 25. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
(Omissis).