Allegato Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione degli incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacita' manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. (Omissis). Capo I FINALITA' E DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 3, e in attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), disciplina criteri e modalita' per la concessione di incentivi per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacita' manageriali delle piccole e medie imprese in Friuli-Venezia Giulia. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, in conformita' all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 3/2015 ed al decreto del Presidente della Regione 24 giugno 2015, n. 123, per microimprese, piccole e medie imprese (PMI) si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) servizi di temporary management: servizi di consulenza finalizzati alla definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, delle azioni gestionali, di supporto dell'impresa nel superamento delle situazioni di cambiamento connesse a fasi di sviluppo, a fasi di transizione, quali processi di successione nella gestione dell'impresa, ed a fasi di riorganizzazione economico-finanziaria; b) personale manageriale altamente qualificato: personale di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilita' dei risultati contrattualmente definiti, svolgendo azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento dell'impresa, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale, il controllo di gestione; affianca l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attivita' aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; c) soggetto gestore: Unioncamere FVG, ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento ai sensi dell'art. 97, comma 3, della legge regionale 3/2015; d) «PMI supportate da Friulia»: le PMI partecipate da Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA nell'ambito di progetti di coaching promossi dalla stessa, nel cui capitale sociale ha assunto partecipazioni la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA finalizzate ad interventi che contemplano l'acquisizione di servizi di temporary management o l'assunzione di personale manageriale; la partecipazione di Friulia SpA deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere almeno fino alla concessione dell'incentivo. Art. 3. Sicurezza sul lavoro 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'art. 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese e' subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. 2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsita', la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e' causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato gia' erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali. Capo II SOGGETTI BENEFICIARI, INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI Art. 4. Soggetti beneficiari e requisiti 1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente regolamento le PMI che realizzano le iniziative di sviluppo di adeguate capacita' manageriali di cui all'art. 5. 2. Le PMI beneficiarie di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo «CCIAA», competente per territorio; b) essere attive; c) avere sede legale o unita' operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale; d) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 3. Sono escluse dall'incentivazione le imprese destinatarie di: a) un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune, salvo il caso di applicazione del regime di aiuto de minimis; b) sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Art. 5. Iniziative finanziabili 1. Ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3/2015, sono ammissibili ad incentivazione le seguenti iniziative: a) l'acquisizione di servizi di temporary management; b) l'assunzione per il primo periodo di attivita', nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato. 2. I servizi di cui al comma 1, lettera a), riguardano attivita' svolte o da svolgere presso la sede legale o unita' operative site sul territorio regionale. 3. Le iniziative che consistono nell'assunzione di personale manageriale altamente qualificato sono realizzate presso la sede legale o unita' operative site sul territorio regionale. Art. 6. Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell'IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda: a) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'acquisizione di servizi di temporary management di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza manageriale forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti che svolgono un'attivita' professionale, la cui attivita', cosi' come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, e' coerente con la natura della consulenza fornita, e che possiedono comprovata esperienza nello specifico campo di intervento; b) ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'assunzione per il primo periodo di attivita', nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), le spese a carico dell'impresa relative al compenso lordo spettante al personale manageriale per le prestazioni rese. 2. Sono altresi' ammissibili le spese connesse all'attivita' di certificazione di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro. 3. I servizi di cui al comma 1, lettera a), non devono avere natura continuativa o periodica, ne' consistere in ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attivita' regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicita'. 4. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono rese in forza di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. Le figure chiamate a svolgere tali prestazioni devono corrispondere alle definizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). La qualificazione e l'esperienza maturata da siffatta figura deve essere documentata e coerente con la natura della prestazione da rendere. Il relativo contratto, che definisce contenuti, termini, modalita' e corrispettivo pattuito per la prestazione del personale manageriale, deve essere stipulato dopo la presentazione della domanda. 5. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono rese anche nell'ambito dell'applicazione di uno specifico contratto di fornitura di servizi stipulato con un centro di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'art. 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo») o con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Art. 7. Regimi di aiuto 1. Gli incentivi per l'acquisizione di servizi di temporary management previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), sono concessi in osservanza del regolamento (UE) 651/2014, con particolare riferimento all'art. 18 di detto regolamento, fatta salva l'eventuale espressa domanda della PMI richiedente affinche' i medesimi incentivi siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. 2. Gli incentivi per l'assunzione di personale manageriale altamente qualificato previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), nonche' gli aiuti sulle spese di cui all'art. 6, comma 2, sono concessi in applicazione del regolamento (UE) 1407/2013. 3. Sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 651/2014, i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1 di tale regolamento dell'Unione europea, richiamati nell'allegato A. 4. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 i settori di attivita' e le tipologie di aiuto individuati all'art. 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, richiamati nell'allegato B. 5. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013: a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», non puo' superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto art. 3 del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 1407/2013, ad una medesima «impresa unica», che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non puo' superare 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; c) la concessione dell'incentivo e' subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', attestante gli aiuti ricevuti dall'impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Capo III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO Art. 8. Intensita' di aiuto e limiti di spesa 1. L'intensita' dell'incentivo concedibile e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensita' minore. 2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda e' pari a 5.000,00 euro. 3. La spesa di cui all'art. 6, comma 2, non e' computata ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2. 4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2 sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa. Art. 9. Ammontare massimo dell'incentivo 1. Il limite massimo dell'incentivo concedibile per ciascuna iniziativa e' pari a: a) 50.000,00 euro per le spese per l'acquisizione di servizi di temporary management di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); b) 70.000,00 euro per le spese per l'assunzione per il primo periodo di attivita', nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato di cui all'art. 5, comma 1, lettera b). Art. 10. Presentazione della domanda di incentivo 1. La domanda di incentivo e' presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui al comma 2 relativa alla provincia nella quale e' stabilita la sede legale o le unita' operative dove e' fissato il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato ed alle cui attivita' sono rivolti i servizi di temporary management. Nel caso in cui il luogo della prestazione del personale manageriale altamente qualificato ovvero la destinazione dei servizi di temporary management oggetto della domanda, riguardino la sede legale e/o unita' operative stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda e' presentata al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dall'impresa richiedente quale territorio di riferimento. 2. La domanda di cui al comma 1 e' presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito avviso emanato da Unioncamere FVG e pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal medesimo avviso. 3. L'avviso di cui al comma 2 e' pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG almeno trenta giorni prima del termine iniziale di presentazione delle domande. 4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso di cui al comma 2 e sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet di Unioncamere FVG unitamente all'avviso. La data e l'ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file «daticert.xlm» di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dall'impresa. 5. La domanda di incentivo e' considerata valida solo se: a) e' trasmessa mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente; b) e' sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa richiedente. 6. La medesima impresa presenta una sola domanda di incentivo per ciascun anno solare. 7. Non sono finanziabili iniziative per le quali sono presentate domande da imprese che hanno in corso la realizzazione di un'iniziativa per la cui realizzazione nella medesima sede legale o unita' operativa/e e' stato gia' concesso un incentivo ai sensi del presente regolamento e per il quale non e' stata ancora presentata la rendicontazione della spesa. 8. Il soggetto gestore comunica all'impresa richiedente: a) l'ufficio competente in cui si puo' prendere visione degli atti o trarne copia; b) l'oggetto del procedimento; c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria; d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati; e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonche' per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000; f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, nonche' per l'erogazione dell'incentivo; g) gli obblighi del beneficiario; h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 20. 9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, Unioncamere FVG, anche per conto degli eventuali soggetti gestori delegati, puo' predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet di Unioncamere FVG medesima. 10. La nota informativa di cui al comma 9 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 7/2000. 11. Sono archiviate e dell'archiviazione e' data tempestiva notizia all'impresa richiedente: a) le domande presentate al di fuori dei termini indicati dal comma 2; b) le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile; c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente; d) le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste dal comma 4; e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente; f) le domande inviate ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato nell'avviso di cui al comma 2; g) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'art. 12, comma 5. Art. 11. Riparto delle risorse su base provinciale 1. Unioncamere FVG provvede a ripartire le risorse annuali complessive a disposizione su base provinciale. Il riparto e' operato in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro delle imprese di ciascuna CCIAA accertato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello del riparto. Art. 12. Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda 1. Gli incentivi sono concessi dal soggetto gestore tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale, applicando i criteri valutativi di cui all'allegato C. 2. In esito all'applicazione dei criteri valutativi di cui all'allegato C sono ammissibili le domande cui e' attribuito un punteggio complessivo almeno pari a 18. Nel caso di domande presentate da parte di PMI supportate da Friulia sono ammissibili le domande cui e' attribuito un punteggio almeno pari a 15. 3. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attestato ai sensi dell'art. 10, comma 4. Il soggetto gestore procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili all'interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello. 4. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento e dall'avviso nonche' la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilita' richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa. 5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. La domanda e' archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente. 6. In pendenza del termine di cui al comma 5, il termine previsto dall'art. 13, comma 1, e' sospeso. 7. Il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo comunica tempestivamente all'impresa richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 8. E' facolta' di Unioncamere FVG prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande presentate. Art. 13. Concessione degli incentivi 1. A seguito dell'istruttoria, l'incentivo e' concesso entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello. 2. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, e' disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute. Ulteriori risorse che si rendano disponibili nel corso dell'anno possono essere utilizzate per le domande non finanziate per carenza di risorse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. 3. Le domande per le quali non sia intervenuta la concessione entro la chiusura dell'anno solare di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione e' data tempestiva comunicazione all'impresa. 4. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un massimo di dodici mesi i termini di cui al comma 2, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 3, relativo all'archiviazione d'ufficio. 5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare: a) il termine e le modalita' di presentazione della rendicontazione, in conformita' all'art. 17, comma 1; b) l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' prevista dall'art. 21, comma 2. 6. Il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi. Art. 14. Erogazione in via anticipata 1. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo dell'incentivo concesso, previa presentazione da parte delle PMI beneficiarie di: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante l'avvenuto avvio dell'iniziativa; b) fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. 2. Gli incentivi in via anticipata sono erogati entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1. Art. 15. Variazioni dell'iniziativa 1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa ad incentivazione possono essere proposte presentando al soggetto gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa. 2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivazione ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione della stessa. 3. Nel caso in cui la variazione consista nella sostituzione del soggetto che rende i servizi di temporary management o del personale manageriale altamente qualificato, alla richiesta di variazione dell'iniziativa e' allegato curriculum aziendale o curriculum vitae e relazione sulla qualificazione e l'esperienza maturata dal sostituto, con particolare riferimento alla natura della prestazione da svolgere, nonche' relazione atta ad evidenziare l'equipollenza rispetto al sostituito. Non e' ammessa la variazione rispetto alla tipologia di contratto in base al quale sono effettuate le prestazioni del personale manageriale altamente qualificato qualora il provvedimento di concessione preveda che le stesse siano rese in virtu' di un contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o di quadro intermedio. 4. Il soggetto gestore provvede alla valutazione delle variazioni proposte comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'incentivo concesso all'impresa beneficiaria. Art. 16. Variazioni soggettive del beneficiario 1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto: a) presenti specifica domanda di subentro; b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario; c) prosegua l'attivita' dell'impresa originariamente beneficiaria; d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori gia' impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria; e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 21 per il periodo residuo nonche' gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo all'impresa originariamente beneficiaria. 2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 21 l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle variazioni di cui al comma 1 domanda di subentro contenente: a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima; b) richiesta della conferma di validita' del provvedimento di concessione dell'incentivo in relazione ai requisiti di ammissibilita', alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario; c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo; d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d). 3. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima. 4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, ed il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio. Capo IV RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO Art. 17. Presentazione della rendicontazione 1. L'impresa beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 13, comma 7, lettera a), utilizzando lo schema approvato da Unioncamere FVG, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite, e pubblicato sul sito internet del soggetto gestore. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non puo' essere superiore al termine massimo di 26 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo. 2. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se presentata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di sessanta giorni. 3. La rendicontazione e' presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal soggetto gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalita' di cui all'art. 10, comma 4. Art. 18. Modalita' di rendicontazione 1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare: a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dall'impresa beneficiaria con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilita' di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente ovvero, nel caso di prestazioni di lavoro, da copia del contratto di lavoro ovvero dalla busta paga; b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento; c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a); d) relazione rilasciata dal personale manageriale altamente qualificato o dal soggetto prestatore di servizi di temporary management, descrittiva della prestazione eseguita, salvo il caso delle prestazioni del personale manageriale altamente qualificato rese in forza di un contratto di lavoro subordinato. 2. La rendicontazione puo' essere presentata anche con le modalita' di cui all'art. 41-bis della legge regionale 7/2000. 3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana. 4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA. 5. Il soggetto gestore ha facolta' di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a). 6. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilita' della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. 7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento: a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati; b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati. 8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilita' allo specifico documento di spesa, del quale tale documentazione di pagamento riporta gli estremi. In caso di pagamenti cumulativi di piu' documenti di spesa di cui uno o piu' di uno non riferibili alle spese relative al progetto che beneficia dell'incentivo, l'impresa presenta la documentazione di pagamento comprovante il pagamento complessivo ed allega al rendiconto anche copia dei documenti di spesa, cui il pagamento cumulativo si riferisce, che non riguardano l'iniziativa che beneficia dell'incentivo. 9. Il soggetto gestore valuta l'ammissibilita' di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilita' dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto. 10. Non e' ammesso il pagamento tramite compensazione. 11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa. 12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. 13. Il soggetto gestore procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalita' di esecuzione tra il l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'art. 15, comma 4. Art. 19. Liquidazione degli incentivi 1. Gli incentivi sono liquidati a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore. 2. Il termine di liquidazione degli incentivi e' sospeso in pendenza del termine di cui all'art. 18, comma 12. 3. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000. Art. 20. Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione degli incentivi 1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita' o di merito. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure: a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda; b) se la rendicontazione delle spese non e' stata presentata o e' stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga; c) nel caso in cui non e' rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'art. 18, comma 12; d) nel caso di cui all'art. 18, comma 13; 3. Il provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato: a) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al limite minimo di cui all'art. 8, comma 2; b) se, a seguito dell'attivita' istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso. 4. Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. 5. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalita' di cui all'art. 49 della legge regionale 7/2000. 6. L'incentivo e' rideterminato ai sensi dell'art. 32 bis, comma 6, della legge regionale 7/2000, se non sono rispettati gli obblighi ed il vincolo di destinazione di cui all'art. 21. Art. 21. Obblighi del beneficiario 1. L'impresa beneficiaria e' tenuta al rispetto dei sottoelencati obblighi per tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa: a) essere iscritta nel Registro delle imprese; b) mantenere la sede legale o unita' operativa attiva nel territorio regionale. 2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, il beneficiario presenta, in conformita' all'art. 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi. 3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'art. 45, comma 3, della legge regionale 7/2000. 4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 3, il soggetto gestore ha facolta' di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio. Art. 22. Ispezioni e controlli 1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore puo' disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonche' l'attivita' degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarita'. Capo V DISPOSIZIONI FINALI Art. 23. Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni. Art. 24. Rinvio dinamico 1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. Art. 25. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. (Omissis).