Art. 2 
 
Modifiche alla legge regionale  30  novembre  1994,  n.  3  «Elezione
  diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli
  comunali nonche' modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993,  n.
  1» e successive modificazioni 
 
  1. Alla legge  regionale  30  novembre  1994,  n.  3  e  successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) nell'art. 2, comma 1-bis, nel secondo periodo dopo le  parole:
«In tal caso» sono inserite le parole:  «,  limitatamente  ai  comuni
della provincia di Trento, e per i comuni della provincia di  Bolzano
qualora   lo   statuto   comunale    non    preveda    l'attribuzione
dell'indennita' piena,»; 
    b) nell'art. 16, comma 3, al secondo periodo  sono  anteposte  le
seguenti parole: «Salvo quanto specificamente previsto per l'elezione
del Consiglio comunale di Bolzano, »; 
    c) nell'art. 21, comma 1, lettera  e),  dopo  le  parole:  «della
provincia di Bolzano» sono aggiunte le parole: «, escluso  il  Comune
di Bolzano,»; 
    d) nell'art. 30,  comma  9,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Per il Comune di  Bolzano  l'attribuzione  dei  seggi  alle
liste avviene secondo le modalita' stabilite dall'art. 36-bis.»; 
    e) nella rubrica e nel comma  1  dell'art.  36  dopo  le  parole:
«provincia di Bolzano» sono aggiunte le parole: «, escluso il  Comune
di Bolzano»; 
    f) dopo l'art. 36 e' inserito il nuovo art. 36-bis: 
 
                            «Art. 36-bis. 
 
              Comune di Bolzano. Attribuzione dei seggi 
                    e proclamazione degli eletti 
 
  1. Per il Comune di Bolzano, il  presidente  dell'ufficio  centrale
compie le seguenti operazioni: 
    a) sentiti i membri dell'ufficio procede, per  ogni  sezione,  al
riesame delle schede contenenti voti contestati e  non  assegnati  e,
tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste  ed
i  reclami  presentati  in   proposito,   decide,   ai   fini   della
proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti  relativi.  Ultimato
il riesame, il presidente fara' raccogliere,  per  ogni  sezione,  le
schede riesaminate in un plico che verra' allegato al verbale di  cui
all'art. 71 della legge regionale 6 aprile 1956, n.  5  e  successive
modificazioni; 
    b) determina la cifra individuale di  ciascun  candidato  che  e'
costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del  comune,
per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti  validi
di preferenza, riportati in  tutte  le  sezioni  del  comune,  per  i
candidati alla carica di consigliere comunale; 
    c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra e'
data dalla somma dei voti validi  riportati  dalla  lista  stessa  in
tutte le  sezioni  del  comune,  tenendo  conto  di  quanto  disposto
dall'art. 30, comma 2-bis; 
    d) determina la cifra  elettorale  di  ciascun  gruppo  di  liste
collegate, data dalla somma delle cifre elettorali  come  determinate
alla lettera c) di tutte le liste che compongono il gruppo stesso; 
    e) individua quindi: 
      1) i gruppi di liste collegate che abbiano conseguito almeno il
7 per cento del totale dei voti validi espressi per i candidati  alla
carica di sindaco e che contengano almeno  una  lista  collegata  che
abbia conseguito almeno il 2,2 per cento del totale dei  voti  validi
espressi per i candidati alla carica di sindaco; 
      2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno
il 3 per cento del totale dei voti validi espressi  per  i  candidati
alla carica di sindaco, nonche',  all'interno  dei  gruppi  di  liste
collegate che non hanno superato la percentuale di cui al numero  1),
le liste che abbiano conseguito almeno il 3 per cento del totale  dei
voti validi espressi per i candidati alla carica di sindaco; 
    f) qualora nessuna  lista  all'interno  di  un  gruppo  di  liste
collegate abbia conseguito il 2,2  per  cento  del  totale  dei  voti
validi espressi per i candidati alla  carica  di  sindaco  e  nessuna
lista di cui alla lettera e) numero 2) abbia raggiunto il 3 per cento
del totale dei voti validi espressi per i candidati  alla  carica  di
sindaco, l'attribuzione dei seggi e  la  proclamazione  degli  eletti
avviene secondo quanto previsto dall'art. 36; 
    g) compone, per ogni lista  e  distintamente  per  la  carica  di
sindaco e per quella di  consigliere  comunale,  la  graduatoria  dei
candidati, disponendo i nominativi in  ordine  di  cifra  individuale
decrescente; 
    h) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il
50 per cento piu' uno dei voti validi ovvero qualora nessun candidato
sia eletto sindaco procede secondo quanto previsto dal comma 2; 
    i) tra i gruppi di liste di cui alla lettera e) numero  1)  e  le
liste di cui alla lettera e) numero 2), procede al riparto dei  seggi
in base alla rispettiva cifra elettorale. A tal fine divide il totale
delle cifre elettorali di tali gruppi di liste e singole liste per il
numero  dei  seggi  da  attribuire,  ottenendo  cosi'  il   quoziente
elettorale. Nell'effettuare tale divisione trascura l'eventuale parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di  ciascun
gruppo di liste o singola lista per tale quoziente. La  parte  intera
del quoziente cosi' ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da
assegnare a ciascun gruppo di liste o  singola  lista.  I  seggi  che
rimangono ancora da  attribuire  sono  rispettivamente  assegnati  ai
gruppi di liste o singole liste per le quali queste ultime  divisioni
hanno dato i maggiori resti in ordine decrescente. In caso di parita'
di resti, il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che
ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a parita' di quest'ultima
al gruppo di liste o alla lista con il maggior numero  di  candidati;
in caso di ulteriore parita' si procede a sorteggio. Se a  un  gruppo
di liste o a una lista spettano piu' seggi  di  quanti  sono  i  suoi
candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la  graduatoria
delle cifre elettorali; 
    l) individua quindi,  nell'ambito  di  ciascun  gruppo  di  liste
collegate di cui alla lettera e) numero  1),  le  liste  che  abbiano
conseguito almeno il 2,2 per cento; 
    m) procede, per ciascun gruppo di liste, al riparto dei seggi  in
base alla cifra elettorale di ciascuna lista di cui alla lettera  l).
A tal fine, per ciascun gruppo di liste, divide la somma delle  cifre
elettorali delle liste ammesse ai riparti di cui alla lettera l)  per
il numero di seggi  gia'  individuato  ai  sensi  della  lettera  i).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale  parte
frazionaria  del  quoziente  cosi'  ottenuto.  Divide  poi  la  cifra
elettorale di ciascuna lista ammessa al riparto per  tale  quoziente.
La parte intera del quoziente cosi' ottenuta  rappresenta  il  numero
dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le  quali
queste ultime  divisioni  hanno  dato  i  maggiori  resti  in  ordine
decrescente. In caso di parita' di resti,  il  seggio  va  attribuito
alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale; a  parita'
di quest'ultima alla lista con il maggior  numero  di  candidati;  in
caso di ulteriore parita' si procede a sorteggio. Se all'interno  del
gruppo di liste a una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi
candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo la  graduatoria
delle cifre elettorali; 
    n) proclama eletti consiglieri comunali, fino a  concorrenza  dei
seggi a cui le liste hanno diritto, detratto il seggio  assegnato  al
candidato eletto sindaco  in  conformita'  a  quanto  da  lui  stesso
dichiarato  all'atto  dell'accettazione   della   candidatura,   quei
candidati che nell'ordine della graduatoria di cui  alla  lettera  f)
hanno riportato le cifre individuali piu' alte e, a parita' di cifra,
quelli che precedono  nell'ordine  di  lista.  Qualora  la  lista  di
riferimento del candidato eletto sindaco  non  abbia  ottenuto  alcun
seggio, il seggio del  candidato  eletto  sindaco  viene  detratto  a
quella lista del gruppo che ha ottenuto seggi,  eventualmente  con  i
resti, con il minor numero di voti residui. Ai candidati alla  carica
di sindaco risultati non eletti spetta il primo seggio assegnato alla
lista  di  riferimento  indicata  all'atto  dell'accettazione   della
candidatura, qualora la lista, o il gruppo di liste che sostengono il
candidato sindaco, abbia diritto ad almeno due  seggi;  nel  caso  di
gruppo di liste, la lista di riferimento del candidato  sindaco  deve
aver ottenuto almeno uno dei due seggi del gruppo. 
  2. Qualora nessun candidato sia  eletto  sindaco,  si  effettua  un
secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 30, comma 4 e  31.
Il presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni e  procede
alla individuazione dei due candidati  alla  carica  di  sindaco  che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti,
e' ammesso al secondo turno di votazione il candidato piu' anziano di
eta'. 
  3.  Al  termine  dello  scrutinio  relativo  al  secondo  turno  di
votazione, l'ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente: 
    a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) del comma 1; 
    b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo  turno
di votazione, costituita dalla somma  dei  voti  validi  ottenuti  da
ciascun candidato in tutte le sezioni del comune, e  proclama  eletto
sindaco il candidato che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di  voti
validi. In  caso  di  parita'  di  voti,  e'  proclamato  sindaco  il
candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per  l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva. A parita' di cifra  elettorale,  viene  eletto  il  piu'
anziano di eta'; 
    c)  procede  all'assegnazione  dei  seggi  alle  liste  ed   alla
proclamazione degli  eletti  alla  carica  di  consigliere  comunale,
compiendo le operazioni di cui alle lettere i), l), m) e n) del comma
1. 
  4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo
consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art.  57
e viene fatta dopo aver  interpellato  gli  elettori  presenti  circa
l'esistenza di eventuali cause  di  ineleggibilita'  a  carico  degli
eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni. 
  5.  Il  presidente  provvede  quindi  alla  chiusura  del   verbale
compilato a termini degli articoli 69 e 71 della  legge  regionale  6
aprile 1956, n. 5 e successive  modificazioni,  alla  confezione  dei
plichi diretti alla Giunta regionale e al comune, al loro recapito al
sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'art. 72  della
legge regionale 6 aprile  1956,  n.  5  e  successive  modificazioni,
nonche' alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale
non  utilizzato  e  dell'arredamento  della  sala;  quindi,  dichiara
sciolta l'adunanza.».