Art. 3 
 
                             Testo unico 
 
  1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della  Giunta,  e'
tenuto a riunire e coordinare in forma di testo  unico  le  norme  in
materia   di   composizione   ed   elezione   degli   organi    delle
amministrazioni comunali contenute nella presente legge con le  norme
contenute nelle leggi regionali 6 aprile 1956,  n.  5,  19  settembre
1963, n. 28, 14 agosto 1967, n. 15, 13 luglio 1970, n. 11, 10  agosto
1974, n. 6, 12 maggio 1978, n. 7, 18 marzo 1980,  n.  3,  6  dicembre
1986, n. 11, 7 luglio 1988,  n.  12,  26  febbraio  1990,  n.  4,  30
novembre 1994, n. 3, 23 ottobre 1998, n. 10, 22 dicembre 2004, n.  7,
22 febbraio 2008, n. 2, 17 maggio 2011, n. 4, 5 febbraio 2013, n.  1,
2 maggio 2013, n. 3, 9 dicembre 2014, n. 11, 10 marzo 2015, n. 3 e 23
ottobre 2015, n. 24.