Art. 10 
  1. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, e' aggiunto il seguente comma: 
  «4. In ogni provvedimento amministrativo notificato  devono  essere
indicati il termine d'impugnazione e l'autorita' a cui  e'  possibile
ricorrere».