Art. 11 
  1. L'art. 8 della legge provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi).-
1.  L'amministrazione  provvede   alla   comunicazione   degli   atti
amministravi  e,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  alla   relativa
notificazione. 
  2. Qualora  il  cittadino  abbia  indicato  all'amministrazione  il
proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  un  altro
domicilio digitale, la comunicazione degli atti amministrativi a  lui
indirizzati avviene esclusivamente per questo tramite. 
  3. In mancanza di una delle indicazioni  di  cui  al  comma  2,  al
cittadino e' inviata, con posta ordinaria,  una  copia  cartacea  del
documento informatico originale. Nei casi  in  cui  sia  prevista  la
notificazione  dell'atto  amministrativo,  l'invio  avviene  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. 
  4.  La  comunicazione  di   atti   amministrativi   a   imprese   e
professionisti  avviene  esclusivamente  utilizzando  le   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 
  5. Per gli altri  soggetti  privati,  per  i  quali  la  legge  non
prescrive una specifica modalita' di trasmissione elettronica di atti
amministrativi, la comunicazione di tali atti avviene  ai  sensi  del
comma 3. 
  6. Salvo che la legge non disponga diversamente,  la  comunicazione
del documento informatico con le modalita' di cui  ai  commi  2  e  4
equivale alla notificazione a mezzo posta».