Art. 12 
  1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17,  nel  testo  italiano  le  parole:  «Presidente  della  Giunta
provinciale»  sono  sostituite  dalle   parole:   «Presidente   della
Provincia». 
  2. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e successive modifiche,  la  parola:  «trenta»  e'  sostituita
dalla cifra: «45». 
  3. I commi 5 e 6 dell'art. 9 della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, sono cosi' sostituiti: 
  «5.  Il   ricorso   e'   presentato   all'organo   indicato   nella
comunicazione  o  a  quello  che   ha   emanato   l'atto   impugnato,
direttamente  o  mediante  notificazione,  lettera  raccomandata  con
avviso di  ricevimento,  o  posta  elettronica  certificata.  Per  il
rispetto del termine  fanno  fede  la  data  del  timbro  postale  di
spedizione quando il ricorso e' inviato a mezzo posta e la data della
ricevuta di consegna del messaggio, quando il ricorso  e'  presentato
tramite posta elettronica certificata. 
  6. I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi  da
quello competente, ma appartenenti agli enti di cui  all'art.  1-ter,
comma 1, non sono soggetti a  dichiarazione  di  irricevibilita',  ma
sono trasmessi d'ufficio all'organo competente». 
  4. Il comma 12 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e' cosi' sostituito: 
  «12. La decisione va motivata e deve  essere  emessa  e  notificata
all'organo che ha emanato l'atto  impugnato,  al  ricorrente  e  agli
altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso,  con  le
modalita' stabilite all'art. 8». 
  5. Il comma 13 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «13. L'organo decidente ha  l'obbligo  di  decidere  in  merito  al
ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui
e' stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente
puo' presentare ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  ai
sensi dell'art. 31 del Codice del processo amministrativo,  approvato
con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,  fatti  salvi  i  suoi
diritti a far valere eventualmente  i  danni  procurati  dal  ritardo
nell'esame del ricorso».