Art. 12 1. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano le parole: «Presidente della Giunta provinciale» sono sostituite dalle parole: «Presidente della Provincia». 2. Nel comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: «trenta» e' sostituita dalla cifra: «45». 3. I commi 5 e 6 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono cosi' sostituiti: «5. Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata. Per il rispetto del termine fanno fede la data del timbro postale di spedizione quando il ricorso e' inviato a mezzo posta e la data della ricevuta di consegna del messaggio, quando il ricorso e' presentato tramite posta elettronica certificata. 6. I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi da quello competente, ma appartenenti agli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilita', ma sono trasmessi d'ufficio all'organo competente». 4. Il comma 12 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «12. La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all'organo che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalita' stabilite all'art. 8». 5. Il comma 13 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «13. L'organo decidente ha l'obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui e' stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente puo' presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell'esame del ricorso».