Art. 13 1. L'art. 10 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «Art. 10 (Struttura organizzativa responsabile del procedimento).- 1. La struttura organizzativa degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, e' responsabile, per il proprio ambito di competenza, dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonche' dell'adozione o della elaborazione del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto all'art. 11. 2. Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di piu' strutture organizzative di una medesima ripartizione provinciale, il direttore di ripartizione assegna la responsabilita' del procedimento alla struttura tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o a elaborare la proposta del provvedimento finale. 3. Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di piu' ripartizioni provinciali, la responsabilita' del procedimento compete al direttore della ripartizione tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o ad elaborare la proposta del provvedimento finale».