Art. 13 
  1. L'art. 10 della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 10 (Struttura organizzativa responsabile del  procedimento).-
1. La struttura organizzativa degli enti di cui all'art. 1-ter, comma
1,  e'  responsabile,  per   il   proprio   ambito   di   competenza,
dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento  procedurale,  nonche'
dell'adozione o della elaborazione del provvedimento finale  e  della
sua esecuzione, salvo quanto disposto all'art. 11. 
  2. Qualora l'istruttoria attenga alla competenza di piu'  strutture
organizzative di una medesima ripartizione provinciale, il  direttore
di ripartizione assegna  la  responsabilita'  del  procedimento  alla
struttura tenuta ad espletare i maggiori incombenti  istruttori  o  a
elaborare la proposta del provvedimento finale. 
  3.  Qualora  l'istruttoria  attenga   alla   competenza   di   piu'
ripartizioni provinciali, la responsabilita' del procedimento compete
al direttore  della  ripartizione  tenuta  ad  espletare  i  maggiori
incombenti istruttori o ad elaborare la  proposta  del  provvedimento
finale».