Art. 14 
  1. L'art. 11 della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 11 (Responsabile del procedimento). - 1. Il  direttore  della
ripartizione provinciale competente per l'elaborazione o  l'emissione
del provvedimento  finale  riceve  tutte  le  istanze  e  i  rapporti
d'ufficio e provvede tempestivamente  ad  assegnarli  alle  strutture
organizzative dipendenti, qualora la trattazione  non  rientri  nelle
sue competenze. 
  2. Il  direttore  di  ripartizione  puo',  con  proprio  ordine  di
servizio, incaricare  le  strutture  organizzative  e  gli  impiegati
responsabili del procedimento di ricevere direttamente le istanze e i
rapporti. 
  3. Salvo che non sia diversamente disposto con ordine  di  servizio
del  direttore  di  ripartizione,  il   direttore   della   struttura
organizzativa che riceve per  competenza  l'istanza  o  il  rapporto,
assume in prima persona o affida  ad  altro  dipendente,  nell'ambito
delle rispettive competenze istituzionali, la responsabilita' di  una
o piu' fasi dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente  al
singolo procedimento, nonche' dell'emissione o dell'elaborazione  del
provvedimento finale. 
  4. Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione  ad  altri
collaboratori,  il  responsabile  del  singolo  procedimento  e'   il
direttore  della  struttura  organizzativa  al  quale  il  competente
direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il suo sostituto. 
  5.  Il  direttore  della  struttura  organizzativa  provvede   alle
comunicazioni di cui all'art. 14. 
  6.  Anche  in  caso  di  acquisizione  di  eventuali  provvedimenti
infraprocedimentali, contabili o  di  controllo,  la  responsabilita'
resta  in  capo  alla  struttura  organizzativa  che  sta   istruendo
l'affare, salvo diversa comunicazione agli interessati».