Art. 15 
  1. Il comma 1 dell'art. 11-bis della legge provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, e' cosi' sostituito: 
  «1. Nei procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
30 giorni dal ricevimento della comunicazione gli  istanti  hanno  il
diritto  di   presentare   per   iscritto   le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i
termini per concludere il procedimento,  che  iniziano  nuovamente  a
decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni  ovvero,
anteriormente a tale scadenza,  dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni. Entro lo  stesso  termine  di  30  giorni  gli  istanti
possono richiedere un'audizione. Anche in tal caso il termine per  la
conclusione del procedimento e'  interrotto  e  inizia  nuovamente  a
decorrere   dalla   data   dell'audizione.   Dell'eventuale   mancato
accoglimento di tali osservazioni e' data ragione  nella  motivazione
del provvedimento finale. Non possono essere addotti tra i motivi che
ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o   ritardi
attribuibili all'amministrazione». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art.  11-bis  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' aggiunto il  seguente
comma: 
  «3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa  nei
quali si realizza una concorrenza tra le domande, ai procedimenti  in
materia di assistenza e previdenza integrativa  sorti  a  seguito  di
istanza di parte, nonche' ai procedimenti che si  concludono  con  un
provvedimento di natura vincolata».