Art. 16 
  1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della  legge  provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituita: 
  «a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita',  i
requisiti di legittimazione e i presupposti che siano  rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento e adotta ogni misura per l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria.  In  particolare,  acquisisce
d'ufficio le informazioni o i documenti ai sensi dell'art. 5 e invita
l'interessato,  ove  ammissibile,  a  rilasciare  dichiarazioni  o  a
regolarizzare ovvero integrare  dichiarazioni  o  istanze  erronee  o
incomplete. Nei casi in  cui  si  effettua  un  sopralluogo,  esclusi
sopralluoghi  nell'ambito  di  un'attivita'  di  controllo   comunque
denominata, il responsabile procede alla  relativa  comunicazione  ai
proprietari e possessori qualificati del bene da valutare». 
  2.  Nella  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  12  della   legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,  le  parole:  «all'ufficio»  sono
sostituite dalle parole: «alla struttura organizzativa».