Art. 16 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituita: «a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, acquisisce d'ufficio le informazioni o i documenti ai sensi dell'art. 5 e invita l'interessato, ove ammissibile, a rilasciare dichiarazioni o a regolarizzare ovvero integrare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Nei casi in cui si effettua un sopralluogo, esclusi sopralluoghi nell'ambito di un'attivita' di controllo comunque denominata, il responsabile procede alla relativa comunicazione ai proprietari e possessori qualificati del bene da valutare». 2. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «all'ufficio» sono sostituite dalle parole: «alla struttura organizzativa».