Art. 17 
  1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993,  n.  17,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 12-bis  (Conflitto  d'interessi).-  1.  Il  responsabile  del
procedimento e i direttori delle strutture  organizzative  competenti
per l'adozione del provvedimento finale  si  astengono  dal  prendere
decisioni e dallo svolgere attivita' inerenti alle loro mansioni,  se
esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una
delle situazioni di cui all'art. 30, comma 1,  o  se  esistono  gravi
ragioni di convenienza. 
  2. Ogni situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale,  che
puo' riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale,
va segnalata al diretto superiore. Cio' vale anche per  i  dipendenti
che  partecipano  al   procedimento   amministrativo   con   funzioni
preparatorie, istruttorie o esecutorie.»