Art. 17 1. Dopo l'art. 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' inserito il seguente articolo: «Art. 12-bis (Conflitto d'interessi).- 1. Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti per l'adozione del provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attivita' inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza. 2. Ogni situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, che puo' riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniale, va segnalata al diretto superiore. Cio' vale anche per i dipendenti che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie.»