Art. 18 1. I commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono cosi' sostituiti: «1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell'assessore provinciale competente, deve essere vistato: a) per la regolarita' tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l'elaborazione finale dell'atto; b) per la regolarita' contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze; c) per la legittimita', dal direttore di ripartizione competente. 2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)». 2. Al comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «dell'ufficio» sono sostituite dalle parole: «della struttura organizzativa».