Art. 18 
  1. I commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, sono cosi' sostituiti: 
  «1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere
sottoposto alla firma  dell'assessore  provinciale  competente,  deve
essere vistato: 
    a) per la regolarita'  tecnica,  dal  direttore  della  struttura
organizzativa responsabile per l'elaborazione finale dell'atto; 
    b) per la regolarita' contabile,  dal  direttore  del  competente
ufficio della Ripartizione Finanze; 
    c) per la legittimita', dal direttore di ripartizione competente. 
  2. Ogni proposta di deliberazione  da  sottoporre  all'approvazione
della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti  di  cui  al
comma 1, lettere a), b) e c)». 
  2. Al comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, le parole: «dell'ufficio» sono sostituite dalle parole: «della
struttura organizzativa».