Art. 19 
  1. La rubrica dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «Comunicazione di
avvio del procedimento». 
  2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «1.  L'avvio  del  procedimento  amministrativo  e'  comunicato  ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato
a  produrre  effetti  diretti  e  a  quelli  che  per  legge   devono
intervenirvi. L'avvio del  procedimento  e'  comunicato  altresi'  ai
soggetti individuati o facilmente  individuabili,  diversi  dai  suoi
diretti  destinatari,  cui  possa   derivare   un   pregiudizio   dal
provvedimento finale». 
  3. Dopo la  lettera  d)  del  comma  3  dell'art.  14  della  legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunte le seguenti lettere
e) e f): 
  «e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 4,
deve concludersi il procedimento e i rimedi  esperibili  in  caso  di
inerzia dell'amministrazione; 
  f) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti
a iniziativa di parte». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e' inserito il seguente comma: «3-bis. La  comunicazione
di cui al comma 3, lettere a), c) e d), va rinnovata  ogni  qualvolta
cambi la ripartizione, la struttura organizzativa o  il  responsabile
del procedimento».