Art. 19 1. La rubrica dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituita: «Comunicazione di avvio del procedimento». 2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «1. L'avvio del procedimento amministrativo e' comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi. L'avvio del procedimento e' comunicato altresi' ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale». 3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunte le seguenti lettere e) e f): «e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'art. 4, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; f) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti a iniziativa di parte». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' inserito il seguente comma: «3-bis. La comunicazione di cui al comma 3, lettere a), c) e d), va rinnovata ogni qualvolta cambi la ripartizione, la struttura organizzativa o il responsabile del procedimento».