Art. 2 
  1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre  1993,
n. 17, e' cosi' sostituito: 
  «1.  L'attivita'   amministrativa   si   attiene   a   criteri   di
imparzialita', di  efficacia,  di  economicita',  di  speditezza,  di
pubblicita', di  trasparenza  nonche'  ai  principi  dell'ordinamento
dell'Unione europea per il perseguimento delle finalita' volute dalla
legge». 
  2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater: 
  «1-bis. I rapporti tra i soggetti privati e l'amministrazione  sono
improntati reciprocamente alla leale  collaborazione,  correttezza  e
buona fede. 
  1-ter.  L'amministrazione   facilita   l'accesso   alle   procedure
amministrative  anche  mediante  la  semplificazione  del  linguaggio
adottato per la redazione degli atti amministrativi. 
  1-quater. Per  rendere  piu'  efficace  e  trasparente  l'attivita'
amministrativa e per garantire  i  diritti  digitali  a  cittadini  e
imprese,   l'amministrazione   favorisce   la    partecipazione    al
procedimento amministrativo e il  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi mediante l'uso delle  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione e ne assicura altresi'  l'utilizzo  nei  rapporti
interni, con le altre  amministrazioni  e  con  i  soggetti  privati.
Realizza  allo  scopo  una  piattaforma  digitale,  progettandola   e
organizzandola  in  modo  tale  da  garantire   la   semplicita'   di
consultazione, la comprensibilita' e la facile accessibilita' a  ogni
categoria di utenti.» 
  3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 1 della legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le  parole:  «commi
1» sono inserite le parole: «, 1-quater» e, nel testo  tedesco,  dopo
le parole: «ergänzt werden können» sono  inserite  le  parole:  «nach
Benachrichtigung des Landtages,» nonche', nel  testo  italiano,  alla
fine dell'alinea, sono aggiunte le parole: «,previa comunicazione  al
Consiglio provinciale». 
  4. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della legge  provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e successive  modifiche,  le  parole:  «anche
sostituendo  al  regime  concessorio  quello   autorizzatorio»   sono
soppresse.