Art. 2 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «1. L'attivita' amministrativa si attiene a criteri di imparzialita', di efficacia, di economicita', di speditezza, di pubblicita', di trasparenza nonche' ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea per il perseguimento delle finalita' volute dalla legge». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater: «1-bis. I rapporti tra i soggetti privati e l'amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede. 1-ter. L'amministrazione facilita l'accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi. 1-quater. Per rendere piu' efficace e trasparente l'attivita' amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l'amministrazione favorisce la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e ne assicura altresi' l'utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la semplicita' di consultazione, la comprensibilita' e la facile accessibilita' a ogni categoria di utenti.» 3. Nell'alinea del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «commi 1» sono inserite le parole: «, 1-quater» e, nel testo tedesco, dopo le parole: «ergänzt werden können» sono inserite le parole: «nach Benachrichtigung des Landtages,» nonche', nel testo italiano, alla fine dell'alinea, sono aggiunte le parole: «,previa comunicazione al Consiglio provinciale». 4. Alla lettera f) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio» sono soppresse.