Art. 20 
  1. La rubrica e il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, sono cosi' sostituiti: 
  «Art. 15 (Intervento nel  procedimento).-  1.  Qualunque  soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati,  nonche'  i  portatori  di
interessi diffusi costituiti in associazioni o  comitati,  cui  possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento,  possono  intervenire  nel
procedimento, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione».