Art. 20 1. La rubrica e il comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono cosi' sostituiti: «Art. 15 (Intervento nel procedimento).- 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».