Art. 21 
  1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993,  n.  17,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 15-bis (Diritti dei partecipanti  al  procedimento)  -  1.  I
soggetti di cui all'art. 14 e  quelli  indicati  nell'art.  15  hanno
diritto di: 
    a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi  in
cui il diritto di accesso e' escluso o limitato; 
    b) presentare, entro il termine assegnato,  non  superiore  a  30
giorni,  memorie  scritte  e  documenti,  che  l'amministrazione   ha
l'obbligo di valutare, sempreche' siano  pertinenti  all'oggetto  del
procedimento».