Art. 21 1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis (Diritti dei partecipanti al procedimento) - 1. I soggetti di cui all'art. 14 e quelli indicati nell'art. 15 hanno diritto di: a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui il diritto di accesso e' escluso o limitato; b) presentare, entro il termine assegnato, non superiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, sempreche' siano pertinenti all'oggetto del procedimento».