Art. 22 1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «2. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere motivati ai sensi dell'art. 7 e stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili».