Art. 22 
   1. Il comma 2 dell'art. 16  della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «2. Gli accordi di cui al  comma  1
devono essere motivati ai sensi dell'art. 7 e stipulati,  a  pena  di
nullita',  per  atto  scritto,  salvo  che  la  legge  non   disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non  diversamente  previsto,  i
principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti  in
quanto compatibili».