Art. 23 
   1. La rubrica del Capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n.  17,  e'   cosi'   sostituita:   «Semplificazione   dell'attivita'
amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi». 
  2. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e' cosi' sostituito: 
  «1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale  di  vari
interessi pubblici coinvolti in  un  procedimento  amministrativo  di
esclusiva competenza provinciale,  il  direttore  della  ripartizione
provinciale competente  per  l'attuazione  dell'intervento  finale  o
comunque prevalente rispetto alle attivita' del  procedimento  indice
una conferenza di servizi». 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e' inserito il seguente comma: 
  «1-bis.  Con  regolamento  d'esecuzione  vengono   determinate   le
modalita' di funzionamento della conferenza di servizi, informate  ai
principi  della  certezza   dei   tempi   della   conferenza,   della
partecipazione  degli  interessati  al  procedimento,  del   silenzio
assenso e del dissenso». 
  4. Al comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, le parole:  «dal Presidente  della  Giunta  provinciale»  sono
sostituite  dalle  parole:  «dal   Presidente   della   Provincia   o
dall'assessore competente». 
  5. Al comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, le parole: «all'art. 14 della legge  n.  241  del  1990»  sono
sostituite dalle parole: «all'art. 17-bis della legge 7 agosto  1990,
n. 241. Nei casi in cui il silenzio tra amministrazioni  pubbliche  e
tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni  e  servizi  pubblici
dell'amministrazione  equivalga  ad   accoglimento   della   domanda,
l'amministrazione   competente   puo'   adottare   provvedimenti   di
autotutela.» 
  6. Il comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n.  17,  e'  cosi'  sostituito: «5.  La  conferenza  di  servizi   e'
presieduta dall'organo che ha indetto  la  conferenza  o  da  un  suo
delegato». 
  7. Dopo il comma 5 dell'art. 18 della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e' aggiunto il seguente comma: 
  «6.  La  conferenza  di  servizi  puo'  svolgersi  anche  per   via
telematica».