Art. 24 1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' inserito il seguente articolo: «Art. 18-bis (Forme di collaborazione fra pubbliche amministrazioni). - 1. Oltre alle ipotesi previste dall'art. 18, gli enti di cui all'art. 1 -ter, comma 1, possono stipulare accordi fra loro e con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per gli accordi di cui al comma 1 vanno osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2 e 3».