Art. 24 
   1. Dopo l'art. 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.  17,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art.   18-bis   (Forme    di    collaborazione    fra    pubbliche
amministrazioni). - 1. Oltre alle ipotesi previste dall'art. 18,  gli
enti di cui all'art. 1 -ter, comma 1, possono stipulare  accordi  fra
loro e  con  altre  amministrazioni  pubbliche  per  disciplinare  lo
svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 
  2. Per gli accordi di cui al comma 1 vanno  osservate,  per  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2 e 3».