Art. 25 
  1. La rubrica e i commi 1 e 2 dell'art. 19 della legge  provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, sono cosi' sostituiti: 
  «Art.  19  (Pareri  obbligatori  e  pareri  facoltativi).-  1.  Ove
previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo  provinciale,
questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato  da
disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi a  organi
consultivi provinciali o ad altre amministrazioni  pubbliche,  questi
devono essere resi entro 30 giorni dal  ricevimento  della  richiesta
stessa. 
  2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l'organo richiedente  puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. In caso  di
parere facoltativo, decorso inutilmente il termine fissato per la sua
acquisizione, l'organo richiedente  procede  indipendentemente  dalla
sua acquisizione». 
  2. Al comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «I  pareri  e  le
relative richieste di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
telematici».