Art. 26 
  1. La rubrica dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e' cosi' sostituita: «Valutazioni tecniche». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e' inserito il seguente comma: 
  «2-bis. Le valutazioni e le relative richieste di cui  al  comma  1
sono trasmesse con mezzi telematici».