Art. 26 1. La rubrica dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituita: «Valutazioni tecniche». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' inserito il seguente comma: «2-bis. Le valutazioni e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmesse con mezzi telematici».