Art. 27 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' aggiunto il seguente periodo: «Con la deliberazione sono altresi' definite le modalita' di presentazione della segnalazione e di svolgimento della procedura, anche telematica. 2. Al comma 5 dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: «In tal caso non si applica l'art. 11-bis. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per l'adozione di queste ultime. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l'attivita' si intende vietata». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' aggiunto il seguente comma: «6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, e' comunque fatto salvo il potere dell'amministrazione competente di adottare provvedimenti in via di autotutela».