Art. 27 
  1. Alla fine del comma 2 dell'art. 21-bis della  legge  provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Con  la
deliberazione sono altresi' definite le  modalita'  di  presentazione
della  segnalazione  e  di   svolgimento   della   procedura,   anche
telematica. 
  2. Al comma 5 dell'art. 21-bis della legge provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, sono aggiunti, alla fine, i seguenti  periodi:  «In  tal
caso non si applica l'art. 11-bis. Qualora sia  possibile  conformare
l'attivita' intrapresa e  i  suoi  effetti  alla  normativa  vigente,
l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato  a
provvedere, disponendo la  sospensione  dell'attivita'  intrapresa  e
prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non
inferiore ai 30 giorni per l'adozione di queste  ultime.  Decorso  il
suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte,
l'attivita' si intende vietata». 
  3. Dopo il comma 5 dell'art.  21-bis  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17, e' aggiunto il seguente comma: 
  «6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di  cui  al
comma 5, e'  comunque  fatto  salvo  il  potere  dell'amministrazione
competente di adottare provvedimenti in via di autotutela».