Art. 28 1. L'art. 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «Art. 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte).- 1. Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l'art. 11-bis. 2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' adottare provvedimenti di autotutela. 3. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela dell'ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonche' della salute, ai casi in cui la normativa dell'Unione europea impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonche' ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nell'albo online della Provincia».