Art. 28 
  1. L'art. 22 della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e'
cosi' sostituito: 
  «Art. 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di  parte).-
1.  Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  per  il  rilascio   di
provvedimenti   amministrativi   il   silenzio   dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di  accoglimento  della  domanda,
senza necessita' di ulteriori  istanze  o  diffide,  se  la  medesima
amministrazione non comunica  all'interessato,  nel  termine  di  cui
all'art. 4, il provvedimento di  diniego.  In  tal  caso  si  applica
l'art. 11-bis. 
  2. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
adottare provvedimenti di autotutela. 
  3. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli  atti  e
ai procedimenti  in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  tutela  dal
rischio   idrogeologico,    tutela    del    patrimonio    culturale,
storico-artistico e paesaggistico nonche' della salute,  ai  casi  in
cui  la  normativa   dell'Unione   europea   impone   l'adozione   di
provvedimenti amministrativi formali, nonche'  ai  casi  in  cui  una
disposizione normativa  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione
come rigetto dell'istanza e agli atti e procedimenti individuati  con
deliberazione  della  Giunta  provinciale  da  pubblicarsi  nell'albo
online della Provincia».