Art. 29 1. Al comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 21» sono sostituite dalle parole: «Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 21-bis». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' aggiunto il seguente comma: «3. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attivita' di cui all'art. 21-bis, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti per la segnalazione e' punito ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241».