Art. 29 
   1. Al comma 1 dell'art. 23  della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, le parole: «Con la denuncia o con la domanda di cui agli
articoli 21» sono sostituite dalle parole: «Con la segnalazione o con
la domanda di cui agli articoli 21-bis». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e' aggiunto il seguente comma: 
  «3. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di inizio attivita' di cui all'art. 21-bis,  dichiara  o
attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti per la
segnalazione e' punito ai sensi dell'art. 19, comma 6, della legge  7
agosto 1990, n. 241».