Art. 3 
  1. Dopo l'art. 1-bis della legge provinciale 22  ottobre  1993,  n.
17, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 1-ter (Ambito di applicazione).-  1.  La  presente  legge  si
applica all'attivita'  amministrativa  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano, delle aziende e degli enti  da  essa  dipendenti  o  il  cui
ordinamento rientra  nelle  sue  competenze,  anche  delegate,  delle
istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione e,  in
generale, degli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti
e comunque denominati. 
  2.  I  soggetti  privati  preposti   all'esercizio   di   attivita'
amministrative per conto degli enti di cui al comma 1  assicurano  il
rispetto dei criteri e dei principi di cui alla presente  legge,  con
un livello di garanzia non inferiore a  quello  cui  sono  tenute  le
pubbliche amministrazioni».