Art. 30 
  1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, le parole:  «di  favorirne  lo  svolgimento  imparziale»  sono
sostituite dalle parole: «di favorirne lo svolgimento imparziale e la
partecipazione al procedimento». 
  2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, nel testo italiano, la parola:  «precedimento»  e'  sostituita
dalla parola: «procedimento». 
  3. Il comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e' cosi' sostituito: 
  «4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture
organizzative degli enti di cui all'art.  1-ter,  comma  1,  nonche',
limitatamente  alle  loro  attivita'  di  pubblico   interesse,   nei
confronti dei concessionari di pubblici  servizi  provinciali,  delle
societa' partecipate e delle societa' in house della Provincia  e  di
tutti i soggetti di cui all'art. 1-ter, comma 2».