Art. 30 1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «di favorirne lo svolgimento imparziale» sono sostituite dalle parole: «di favorirne lo svolgimento imparziale e la partecipazione al procedimento». 2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano, la parola: «precedimento» e' sostituita dalla parola: «procedimento». 3. Il comma 4 dell'art. 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' cosi' sostituito: «4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, nonche', limitatamente alle loro attivita' di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle societa' partecipate e delle societa' in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all'art. 1-ter, comma 2».