Art. 31 
  1. Il comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, e' cosi' sostituito: 
  «5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il  diritto
di accesso e nei casi previsti dal  comma  4  e'  dato  ricorso,  nel
termine di 30 giorni,  all'autorita'  giudiziaria  amministrativa  ai
sensi di quanto disposto  dal  codice  del  processo  amministrativo.
Entro lo stesso termine il  richiedente  puo'  altresi'  chiedere  al
difensore civico il riesame della determinazione. Il difensore civico
si  pronuncia  entro  30  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza.
Scaduto infruttuosamente tale termine, l'istanza si intende respinta.
Se  il  difensore  civico  ritiene  illegittimo  il  diniego   o   il
differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla  struttura
organizzativa responsabile. Se, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione  del  difensore  civico,  la  struttura   organizzativa
responsabile non emana  il  provvedimento  confermativo  motivato  di
diniego, l'accesso e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso si
sia  rivolto  al  difensore  civico  il  termine   per   il   ricorso
all'autorita' giudiziaria amministrativa e' sospeso e  decorre  dalla
data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito  della  sua
istanza al  difensore  civico  o  dalla  data  in  cui  l'istanza  al
difensore civico si intende respinta.» 
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 22  ottobre
1993, n. 17, e' aggiunto il seguente comma: 
  «6. Le strutture organizzative degli enti di  cui  all'art.  1-ter,
comma 1, assicurano che il diritto d'accesso possa essere  esercitato
anche in via telematica, secondo le modalita'  e  le  forme  previste
dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale.»