Art. 33 1. L'art. 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per finalita' di efficacia legale).- 1. E' istituito l'albo online della Provincia che, per gli atti di cui al presente articolo, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Con l'avvio dell'operativita' dell'albo online, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione sullo stesso secondo le modalita' da definirsi con regolamento di esecuzione. 3. Oltre agli atti e ai provvedimenti la cui pubblicazione sia gia' prevista per legge, sull'albo online della Provincia sono pubblicati, anche per estratto, atti e provvedimenti che interessano la generalita' dei cittadini o determinate categorie di soggetti. Se questi contengono dati personali la pubblicazione avviene nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 4. Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi sull'albo online o nel sito web istituzionale dell'amministrazione provinciale, sempre che siano in versione integrale».