Art. 33 
   1. L'art. 28 della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.  17,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 28 (Pubblicazione di atti  amministrativi  per  finalita'  di
efficacia legale).- 1. E' istituito  l'albo  online  della  Provincia
che, per gli atti di cui al presente articolo,  sostituisce  a  tutti
gli effetti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
  2. Con l'avvio dell'operativita' dell'albo online, gli obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione sullo
stesso  secondo  le  modalita'  da  definirsi  con   regolamento   di
esecuzione. 
  3. Oltre agli atti e ai provvedimenti la cui pubblicazione sia gia'
prevista per legge, sull'albo online della Provincia sono pubblicati,
anche  per  estratto,  atti  e  provvedimenti  che   interessano   la
generalita' dei cittadini o determinate  categorie  di  soggetti.  Se
questi  contengono  dati  personali  la  pubblicazione  avviene   nel
rispetto dei principi e  dei  limiti  stabiliti  dalla  normativa  in
materia di protezione dei dati personali. 
  4. Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con  la
pubblicazione  degli  stessi  sull'albo  online  o   nel   sito   web
istituzionale dell'amministrazione provinciale, sempre che  siano  in
versione integrale».