Art. 34 
   1. L'art. 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 28-bis (Misure di trasparenza). - 1. Al  fine  di  realizzare
un'amministrazione aperta, al servizio  del  cittadino  e  attuare  i
criteri  e  i  principi  stabiliti  nell'art.  1,   l'amministrazione
assicura a chiunque la piu' ampia  accessibilita'  alle  informazioni
concernenti  la  propria  organizzazione  e  attivita',  l'uso  delle
risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi  erogati  anche
nei diversi settori speciali. 
  2. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, i documenti,
le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione  obbligatoria  sono
pubblicati  in  un'apposita  sezione  del  sito   web   istituzionale
dell'amministrazione, che sia visibile  e  accessibile  dalla  pagina
principale. 
  3. Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  e'  approvato  e
aggiornato   l'elenco   riepilogativo   dei   vigenti   obblighi   di
pubblicazione in  materia  di  trasparenza  con  l'indicazione  delle
strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili
per l'adempimento degli stessi. 
  4. Ai fini dell'adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione,  i
direttori delle strutture organizzative garantiscono il tempestivo  e
regolare flusso delle informazioni e dei  dati  da  pubblicare  e  la
conformita'    degli    stessi    agli    originali    in    possesso
dell'amministrazione; garantiscono inoltre il costante  aggiornamento
dei dati e delle informazioni pubblicati. 
  5. Nell'adempiere agli obblighi  di  pubblicazione  i  responsabili
contemperano   le   esigenze   di    trasparenza,    pubblicita'    e
consultabilita' dei documenti e dei dati con  i  limiti  posti  dalla
legge in materia di protezione  dei  dati  personali,  provvedendo  a
rendere non intelligibili i  dati  personali  non  pertinenti  o,  se
sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto  alle  specifiche
finalita' di trasparenza,  fermo  restando  il  divieto  assoluto  di
pubblicazione dei dati idonei a rivelare lo  stato  di  salute  degli
interessati. 
  6. Le informazioni e i dati oggetto di  pubblicazione  obbligatoria
sono pubblici  e  chiunque  ha  diritto  di  conoscerli,  di  fruirne
gratuitamente e di utilizzarli e  riutilizzarli  nei  limiti  imposti
dalla normativa vigente in materia  di  riutilizzo  dell'informazione
nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a
condizione di citare la fonte e rispettarne l'integrita'. 
  7. La pubblicazione  degli  atti  e'  effettuata  limitatamente  al
periodo previsto dall'ordinamento vigente, nel rispetto del principio
di proporzionalita', al fine di garantire il diritto all'oblio  degli
interessati. 
  8. L'accesso civico e' il diritto di  richiedere  i  documenti,  le
informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei  casi
in  cui  sia  stata  omessa  la  loro  pubblicazione  sul  sito   web
istituzionale; puo' essere esercitato da chiunque, non e'  sottoposto
ad alcuna limitazione, e' gratuito e non  deve  essere  motivato.  La
richiesta di accesso  civico  puo'  essere  presentata  in  qualsiasi
momento al direttore della struttura organizzativa all'uopo  delegato
dal  responsabile  della  trasparenza,   usando   l'apposito   modulo
accessibile alla sezione del sito web istituzionale di cui  al  comma
2. 
  9. In  caso  di  richiesta  di  accesso  civico,  l'amministrazione
provvede tempestivamente, e comunque entro il termine  di  30  giorni
dalla  richiesta,  alla  pubblicazione  sul   sito   del   documento,
dell'informazione o del dato richiesto, con contestuale comunicazione
dell'avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando allo stesso  il
relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o
il dato  richiesti  risultano  gia'  pubblicati  nel  rispetto  della
normativa  vigente,  l'amministrazione  indica  al   richiedente   il
relativo collegamento ipertestuale. 
  10. Nei casi di ritardo o  mancata  risposta  il  richiedente  puo'
ricorrere al responsabile per la trasparenza dell'amministrazione che
esercita il potere sostitutivo;  questi,  verificata  la  sussistenza
dell'obbligo di pubblicazione,  provvede,  entro  il  termine  di  15
giorni, ai sensi del comma 9. 
  11.  Il  responsabile  per  la   trasparenza   dell'amministrazione
provinciale e' nominato dalla Giunta provinciale. 
  12. La  Giunta  provinciale  e'  autorizzata  a  emanare  direttive
integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo. 
  13. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si  applica
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
  14. Oltre agli enti di cui all'art. 1-ter, comma 1, le disposizioni
del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche  ai
soggetti privati e alle societa' partecipati o controllati dagli enti
o sottoposti a poteri di nomina dei vertici o  dei  componenti  degli
organi, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11, commi 2  e  3,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».