Art. 35 
  1. I commi 1 e 2 dell'art. 29 della legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17, sono cosi' sostituiti: 
  «1. Qualora una legge  o  altro  atto  avente  contenuto  normativo
disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o  piu'
parole nel corpo di una preesistente espressione normativa,  dopo  la
relativa pubblicazione sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  il
provvedimento modificativo e' pubblicato, per  informazione,  per  60
giorni consecutivi all'albo online di cui all'art. 28, con, in calce,
la nuova versione integrale  della  disposizione,  nella  quale  sono
evidenziate con caratteri diversi le modifiche introdotte. 
  2. Se una legge ovvero un  altro  atto  normativo  contiene  rinvii
numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni  normative,
si procede, per informazione ai sensi del comma 1, alla pubblicazione
sull'albo online, unitamente  all'atto  normativo,  del  testo  delle
norme alle quali e' operato il rinvio».