Art. 36 1. Dopo l'art. 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' inserito il seguente articolo: «Art 29-bis (Dati aperti e loro riutilizzo) - 1. L'amministrazione, anche al fine di attuare i principi di cui all'art. 1, assicura la disponibilita', la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilita' in modalita' digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui e' titolare. 2. Nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali e del diritto alla protezione intellettuale e industriale, l'amministrazione garantisce la diffusione dei dati di cui al comma 1 in formati di tipo aperto e liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini e delle imprese ai processi decisionali dell'amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati. 3. Le modalita' di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito web istituzionale dell'amministrazione provinciale sono definiti con regolamento di esecuzione».