Art. 36 
  1. Dopo l'art. 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993,  n.  17,
e' inserito il seguente articolo: 
  «Art 29-bis (Dati aperti e loro riutilizzo) - 1. L'amministrazione,
anche al fine di attuare i principi di cui all'art.  1,  assicura  la
disponibilita',  la  gestione,   l'accesso,   la   trasmissione,   la
conservazione  e  la  fruibilita'  in  modalita'  digitale  dei  dati
pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui e' titolare. 
  2. Nel rispetto della normativa in materia  di  accesso  agli  atti
amministrativi, di protezione dei dati personali e del  diritto  alla
protezione intellettuale e industriale, l'amministrazione  garantisce
la diffusione dei dati di cui al comma 1 in formati di tipo aperto  e
liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo
delle imprese,  incentivare  e  massimizzare  la  partecipazione  dei
cittadini    e    delle    imprese    ai     processi     decisionali
dell'amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il
riuso di tali dati. 
  3. Le modalita' di apertura  e  di  riutilizzo  dei  dati  e  delle
informazioni    pubblicati     sul     sito     web     istituzionale
dell'amministrazione provinciale sono  definiti  con  regolamento  di
esecuzione».