Art. 37 1. Dopo l'art. 29-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e' inserito il seguente articolo: «Art 29-ter (Sportello per le relazioni con il pubblico). - 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, la Provincia istituisce uno Sportello per le relazioni con il pubblico. 2. Allo Sportello di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti: a) svolgere specifiche attivita' di orientamento per facilitare l'accesso del pubblico agli uffici provinciali e per promuovere i contatti con i relativi responsabili; b) diffondere le informazioni necessarie al pubblico per esercitare il diritto di accesso agli atti e di accesso civico; c) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione; d) contribuire al miglioramento dei servizi pubblici attraverso l'ascolto del pubblico; e) raccogliere le valutazioni dei cittadini e delle cittadine in merito all'attivita' dell'amministrazione, nonche' le loro proposte di miglioramento dei servizi, e trasmettere tali informazioni alle sedi competenti».