Art. 37 
  1. Dopo l'art. 29-bis della legge provinciale 22 ottobre  1993,  n.
17, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art 29-ter (Sportello per le relazioni con il pubblico). - 1.  Per
il perseguimento delle finalita' di  cui  all'art.  1,  la  Provincia
istituisce uno Sportello per le relazioni con il pubblico. 
  2. Allo Sportello di cui al comma  1  sono  attribuiti  i  seguenti
compiti: 
    a) svolgere specifiche attivita' di orientamento  per  facilitare
l'accesso del pubblico agli uffici provinciali  e  per  promuovere  i
contatti con i relativi responsabili; 
    b)  diffondere  le  informazioni  necessarie  al   pubblico   per
esercitare il diritto di accesso agli atti e di accesso civico; 
    c) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di  accesso
e di partecipazione; 
    d) contribuire al miglioramento dei servizi  pubblici  attraverso
l'ascolto del pubblico; 
    e) raccogliere le valutazioni dei cittadini e delle cittadine  in
merito all'attivita' dell'amministrazione, nonche' le  loro  proposte
di miglioramento dei servizi, e trasmettere  tali  informazioni  alle
sedi competenti».