Art. 38 Abrogazione di norme 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) il comma 4 dell'art. 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; b) i commi 3 e 5 dell'art. 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; c) il comma 2 dell'art. 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; d) il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; e) il comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; f) l'art. 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; g) il comma 2 dell'art. 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; h) il comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.