Art. 38 
 
                        Abrogazione di norme 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di 
  legge: 
    a) il comma 4 dell'art. 1  della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17; 
    b) i commi 3 e 5  dell'art.  2-bis  della  legge  provinciale  22
ottobre 1993, n. 17; 
    c) il comma 2 dell'art. 11-bis della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17; 
    d) il comma 2 dell'art. 15 della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17; 
    e) il comma 5 dell'art. 16 della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17; 
    f) l'art. 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; 
    g) il comma 2 dell'art. 23 della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17; 
    h) il comma 3 dell'art. 29 della  legge  provinciale  22  ottobre
1993, n. 17.