Art. 39 Norme transitorie 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 6 della presente legge trovano applicazione anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' piu' favorevoli, salvo che il relativo provvedimento sia divenuto definitivo. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 15 della presente legge trovano applicazione per i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge. 3. Le diposizioni di cui all'art. 28 della presente legge trovano applicazione per i procedimenti iniziati dopo l'1° gennaio 2017.