Art. 39 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 6 della presente
legge  trovano  applicazione   anche   per   fatti   commessi   prima
dell'entrata in vigore della presente legge, purche' piu' favorevoli,
salvo che il relativo provvedimento sia divenuto definitivo. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 15 della presente legge
trovano applicazione per i procedimenti iniziati  dopo  l'entrata  in
vigore della presente legge. 
  3. Le diposizioni di cui all'art. 28 della presente  legge  trovano
applicazione per i procedimenti iniziati dopo l'1° gennaio 2017.