Art. 4 
  1. Dopo l'art. 1-ter della legge provinciale 22  ottobre  1993,  n.
17, e' inserito il seguente articolo: 
  «Art.   1-quater   (Misure    per    incrementare    la    qualita'
nell'amministrazione provinciale).- 1. Il  direttore  generale  della
Provincia effettua periodicamente l'analisi  e  il  monitoraggio  dei
costi per l'amministrazione di tutti i procedimenti, dei  loro  tempi
di svolgimento, dei  costi  di  carattere  economico  e  degli  oneri
burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, avvalendosi anche
della collaborazione dei partner sociali. 
  2. Con  cadenza  biennale  il  direttore  generale  predispone  una
relazione riguardante l'attivita' di cui  al  comma  1,  sottoponendo
alla Giunta  provinciale  le  proposte  di  razionalizzazione  e  gli
interventi  correttivi  necessari  a  incrementare   l'efficienza   e
l'efficacia dell'azione amministrativa. La relazione e' presentata in
Consiglio provinciale alla commissione legislativa competente e viene
inoltre pubblicata sul sito della Provincia».